LEGGE REGIONALE 29 luglio
2004, n. 12
"MODIFICHE
ALLA LEGGE REGIONALE 13 AGOSTO 1998, N. 27
(NORME
PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA, PER LA TUTELA E LA
PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE FAUNISTICO-AMBIENTALI E PER LA REGOLAMENTAZIONE
DELL'ATTIVITA' VENATORIA).
Art. 1
(Modifiche
all’articolo 9 della legge regionale 13
agosto 1998, n. 27)
1.
All’articolo 9 della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per
la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la
programma-zione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione
dell’attività venatoria) sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 7, dopo le parole: "della caccia" sono inserite le
seguenti: "alla fauna stanziale";
b)
alla lettera c) del comma 16, dopo le parole: "in ogni ATC"
sono inserite le seguenti: "per il prelievo di fauna stanziale";
c)
alla lettera d) del comma 16, dopo la parola: "cacciatore" sono
inserite le seguenti: "di fauna stanziale".
Art. 2
(Modifica
all’articolo 10 della L.R. 27/1998)
1.
Il comma 6 dell’articolo 10 della L.R. 27/1998 è sostituito dal
seguente:
"6. Il Piano faunistico venatorio di ogni Provincia deve riportare l’ambito territoriale di caccia destinato alla caccia programmata alla fauna stanziale".
Art. 3
(Modifica
all’articolo 14 della L.R. 27/1998)
1.
L’articolo
14 della L.R. 27/1998 è sostituito dal seguente:
“Art. 14 (Ambiti territoriali di caccia –
ATC)
1.
La Regione, ai sensi dell’articolo 9, comma 7, sentito il Comitato
tecnico regionale faunistico venatorio e in attuazione dei Piani faunistici
venatori provinciali, istituisce, con il Piano faunistico venatorio regionale,
gli ATC destinati alla caccia programmata alla fauna stanziale.
2.
Ai cacciatori residenti in Puglia è consentito, con il versamento della
quota annuale di partecipazione al proprio ATC di appartenenza (residenza nella
provincia), la caccia alla migratoria su tutti i territori degli ATC della
regione e la caccia alla stanziale nell’ATC di appartenenza della propria
provincia.
3.
Ai cacciatori residenti in Puglia è consentita l’attività venatoria
alla stanziale anche in altri ambiti al di fuori della provincia di competenza
previa disponibilità di capienza ai sensi dell’articolo 9, comma 16, lettera
c), autorizzazione del Comitato di gestione e versamento della quota di
partecipazione.
4.
Il Comitato di gestione, per eventuali posti resisi disponibili alla
stanziale in quanto non assegnati, può rilasciare permessi giornalieri previo
versamento di una quota di partecipazione fissata con il Programma venatorio.
5.
Per i cacciatori residenti in altre regioni la fauna migratoria può
essere cacciata per un massimo di venti giornate, nella misura del 4 per cento
dei cacciatori ammissibili in ciascun ATC, previa autorizzazione del Comitato di
gestione dell’ATC prescelto e versamento di una quota di partecipazione
prevista nel Programma venatorio. La Regione, sentita la Provincia competente
per territorio, fissa annualmente con il Programma venatorio il numero di
cacciatori extraregionali ammissibili per annata venatoria in ogni ATC
riportandolo nel Programma predetto. Eventuali posti non utilizzati possono
essere trasformati in permessi giornalieri.
6.
Le modalità di rilascio delle autorizzazioni, ove previste, sono
riportate nel regolamento di attuazione.
7.
La Giunta regionale approva il regolamento di attuazione degli ATC
sentito il Comitato tecnico regionale faunistico vena-torio. Nel regolamento
devono essere, fra l’altro, previsti:
a)
le modalità di costituzione del Comitato di gestione degli ATC, la
durata in carica, nonché le norme relative alla loro elezione o designazione e
ai successivi rinnovi;
b)
i compiti per la gestione del territorio destinato alla caccia programmata;
c)
le modalità di accesso per l’esercizio venatorio alla fauna stanziale;
d)
le modalità di accesso per l’esercizio venatorio alla fauna migratoria
per i cacciatori extraregionali;
e)
l’osservanza delle norme del calendario venatorio regionale.
8.
La durata dei Comitati di gestione degli ATC è quinquennale,
analogamente al Piano faunistico venatorio regionale.
9.
Le Province hanno potere di vigilanza, controllo e coordinamento
sull’attività del Comitato di gestione, di cui si avvalgono per la gestione
degli ATC".
Art. 4
(Modifiche
all’articolo 25 della L.R. 27/1998)
1.
Il comma 4 dell’articolo 25 della L.R.. 27/1998 è sostituito dal
seguente:
"4. Il Comune di residenza preposto alla consegna del tesserino regionale compila la parte di propria competenza".
Art. 5
(Modifiche
all’articolo 29 della L.R. 27/1998)
1.
Al comma 2 dell’articolo 29 della L.R.. 27/1998 sono apportate le
seguenti modifiche:
a.
La lettera a) è sostituita dalla seguente:
“a)
Un componente nominato dalla Regione – esperto in legislazione
venatoria – che assume la Presidenza della Commissione”;
b.
la lettera e) è sostituita dalla seguente:
“e) sei esperti in legislazione venatoria,
regole comportamentali del cacciatore, nozioni di zoologia applicata alla
caccia, designati dalle Associazioni venatorie maggiormente rappresentative sul
territorio provinciale”;
c.
alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le parole: “nonché un
supplente”;
d.
alla lettera g) la parola: “tre” è sostituita dalla seguente:
“uno”e sono aggiunte, in fine, le parole: “più un supplente”;
e. alla lettera h) la parola: “ tre è sostituita dalla seguente: “uno” e sono aggiunte, in fine, le parole: “più un supplente”.