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REGIONE PUGLIA |
CALENDARIO VENATORIO
Annata 2019/2020
approvato
con DGR n. 1558 del 02.08.2019 e
successivamente modificato con DGR n. 1560 del 26/08/2019
Vista
la legge n. 157/92 e ss. mm. ii.;
Vista
la L. R. n. 59 del 20.12.2017 e ss. mm. ii.;
Vista
la L. R. n. 33 del 05.07.2019;
Visto
il Decreto legge n. 7 del 31.01.2005;
Visto
il Piano Faunistico Venatorio Regionale 2009/2014 (DCR n. 217 del 21.07.2009)
prorogato con DGR n. 1336 del 24 luglio 2018;
Visto
il Programma venatorio regionale 2019/2020 (DGR n. 1520 /2018);
Visto
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.03.1997;
Visto
il Regolamento Regionale n. 15 del 18 luglio 2008 e le modifiche ed
integrazioni contenute nel Regolamento Regionale n. 28 del 22 dicembre 2008;
Visto
il Regolamento Regionale n. 6/2016 modificato ed integrato dal Regolamento
regionale n. 12 del 10 maggio 2017;
Visto
l’art. 42 della Legge n. 96 del 04.06.2 010;
Visto
il Regolamento Regionale degli A.T.C. n. 3/99 e s. m. i.;
La
Regione regolamenta l’esercizio dell’attività venatoria con il Calendario
venator i o regionale ai sensi dell’art. 30 della L. R. n. 59/2017.
Il
territorio della Regione Puglia è sottoposto a regime di caccia programmata
con i termini e le modalità specificate nel presente calendario venatorio.
ART.1
Stagione
venatoria
L’apertura
generale della stagione venatoria è fissata al 15 settembre 2019 e termina il
29 gennaio 2020, per i residenti nella Regione. Per gli extraregionali, in
possesso di autorizzazioni annuali o di permessi giornalieri degli ATC
pugliesi, l’esercizio venatorio è consentito da domenica 6 ottobre 2019
fino a domenica 29 dicembre 2019.
L’esercizio
venatorio negli Istituti a gestione privatistica, di cui alla L. R. n. 59/2017
art. 14 e presenti sul territorio regionale, è consentito, agli autorizzati
dal relativo Concessionario, nei termini di cui al presente Calendario nonché
di quelli riportati nei rispettivi provvedimenti istitutivi / autorizzativi
regionali di detti Istituti.
ART.2
Periodi,
giorni e modi di caccia consentiti
Domenica
15 settembre 2019 è il primo giorno utile di caccia; successivamente a tale
data le giornate di caccia consentite sono tre settimanali fisse e
precisamente mercoledì, sabato e domenica, con esclusione dei giorni di lunedì,
martedì, giovedì e venerdì. In deroga a tale previsione, per i solo
cacciatori residenti in Puglia, nel periodo 30 settembre – 03 novembre
2019 le giornate di caccia saranno tre a scelta del cacciatore tra il lunedì,
mercoledì, giovedì, sabato e domenica.
Altresì,
sempre in deroga a quanto sopra riportato ed esclusivamente per i residenti
nella Regione, è consentito esercitare l’attività venatoria, limitatamente
alle specie tortora, colombaccio, ghiandaia, cornacchia grigia, taccola e
gazza nei giorni 1 e 4 settembre; nel giorno 11 settembre è consentito il
prelievo alle specie tortora, colombaccio, quaglia, ghiandaia, cornacchia
grigia, taccola e gazza. Inoltre, è consentito il prelievo delle specie
ghiandaia, cornacchia grigia, taccola gazza nei giorni 1, 2, 5, 8 e 9 febbraio
2020.
Nel
periodo 12 ottobre 2019 – 29 gennaio 2020 è vietato cacciare negli uliveti
in forma di rastrello in più di tre persone.
Su
tutto il territorio regionale è fatto divieto assoluto del prelievo della
specie “Beccaccia” attraverso la “posta” ovvero durante “il
passaggio” mattutino e serale.
Le
botti in resina o plastica poste e rimosse giornalmente per la caccia agli
acquatici nelle zone lacustri sono da considerarsi appostamenti temporanei e,
quindi, non soggetti ad alcuna autorizzazione.
ART.
3
Attività
venatoria nelle ZPS – SIC
L’attività
venatoria nelle ZPS, insistenti sul territorio della Regione Puglia, è
disciplinata secondo le prescrizioni di cui al Regolamento Regionale (R. R. )
n. 15/2008 “Misure di conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie
79/409 e 92/43 e del DPR 357/97 e s. m. i.” e dal Regolamento Regionale n.
28/2008 “Modifiche ed integrazioni al R. R. n. 15/2008”.
Ai
sensi di quanto riportato all’art. 5 comma 1 dei predetti Regolamenti
Regionali, l’attività venatoria nelle ZPS potrà essere esercitata dalla
terza domenica di settembre al 29 dicembre 2019, secondo modalità e termini
riportati nel presente Calendario, mentre nel mese di gennaio 2020 unicamente
nelle giornate di mercoledì e domenica.
Per
quanto riguarda il prelievo venatorio nei 47 SIC elencati nel R. R. n. 6 del
10 maggio 2016, così come modificato ed integrato dal R. R. n. 12 del 10
maggio 2017, vigono le prescrizioni contenute ne g li stessi.
Infine
nelle 21 ZSC designate con decreto del Ministero dell’Ambiente del 10 luglio
2015 (G. U. n. 170 del 24 luglio 2015), nelle ZSC designate con decreto del
Ministero dell’Ambiente del 21 marzo 2018 (G. U. n. 82 del 09.04.2018) e
nell’ulteriori 24 ZSC del 28 dicembre 2018 (G. U. n. 19 del 23.01.2019),
l’esercizio venatorio è disciplinato ai sensi dell’art. 2 dei precitati
decreti nonché dalle disposizioni di cui al R. R. n. 28 del 22.12.2008.
ART.
4
Specie
di selvaggina cacciabile
Ai fini
dell’esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna
selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sotto indicati:
a)
Specie cacciabili nei giorni 1 e 4 settembre: tortora, colombaccio, ghiandaia,
cornacchia grigia, taccola e gazza, nelle stoppie, negli incolti, lungo i
corsi d’acqua, lungo i canali alberati, nelle macchie, all’esterno dei
boschi, unicamente da appostamento temporaneo;
b)
Specie cacciabili nel giorno 11 settembre: tortora, colombaccio, quaglia,
ghiandaia, cornacchia grigia, taccola e gazza. Il prelievo della quaglia potrà
essere effettuato limitatamente alle stoppie e incolti. Per le altre specie il
prelievo potrà essere effettuato nelle stoppie, negli incolti, lungo i corsi
d’acqua, lungo i canali alberati, nelle macchie, all’esterno dei boschi,
unicamente d a appostamento temporaneo;
c)
Specie cacciabile dal 15 settembre al 20 ottobre: tortora, con la previsione
che il relativo prelievo potrà essere effettuato unicamente da appostamento
temporaneo;
d)
Specie cacciabile dal 15 settembre al 17 novembre: quaglia;
e)
e) Specie cacciabili dal 15 settembre al 29 dicembre: merlo e
lepre comune;
f)
Specie cacciabile dal 02 ottobre al 15 dicembre: allodola, con la previsione
che il relativo prelievo potrà essere effettuato unicamente da appostamento;
g)
Specie cacciabili dal 02 ottobre al 29 gennaio: germano reale, folaga,
gallinella d’acqua, porciglione, frullino, canapiglia, pavoncella, alzavola,
codone, mestolone, fischione, moriglione, beccaccino;
h)
Specie cacciabili dal 02 ottobre al 30 novembre: cervo, daino, muflone, sulla
base di specifici piani di abbattimento selettivi da sottoporre
all’approvazione della Regione e secondo i termini e modalità previsti nel
relativo Regolamento Regionale;
i)
Specie cacciabile dal 02 novembre al 29 gennaio: cinghiale. Il prelievo di
detta specie in forma collettiva è consentito nei termini e modalità di cu i
al relativo Regolamento regionale. Altresì, l’eventuale prelievo in
selezione è consentito secondo le disposizioni di cui al relativo regolamento
regionale;
j)
Specie cacciabili dal 09 ottobre al 29 gennaio: ghiandaia, cornacchia grigia,
taccola e gazza con la previsione che nel mese di gennaio il prelievo delle
predette specie di corvidi potrà essere effettuato unicamente da appostamento
temporaneo. Per dette specie, inoltre, sarà possibile il prelievo nei giorni
1, 2, 5, 8 e 9 febbraio 2020 unicamente da appostamento temporaneo;
k)
Specie cacciabile dal 09 ottobre al 29 gennaio: colombaccio, con la previsione
che nel mese d i gennaio il prelievo potrà essere effettuato unicamente da
appostamento;
l)
Specie cacciabile dal 02 ottobre al 29 gennaio: tordo bottaccio, tordo
sassello e cesena, con la previsione che nel mese di gennaio il prelievo potrà
essere effettua o unicamente da appostamento;
m)
Specie cacciabile dal 15 settembre al 29 gennaio: volpe. Il prelievo della
specie in squadre autorizzate potrà essere svolto nei termini e modalità
previsti dal relativo Regolamento regionale;
n)
Specie cacciabile dal 06 ottobre al 19 gennaio: beccaccia; il prelievo è
consentito, in detto periodo, unicamente dalle ore 07,00 alle ore 16,00;
o)
Specie cacciabile dal 02 ottobre al 30 novembre: starna;
p)
Specie cacciabile dal 02 ottobre al 29 dicembre: fagiano.
Nelle
Aziende Faunistico - Venatorie il prelievo della specie fagiano è consentito,
con l’utilizzo dei cani da cerca e da ferma, fino al 29 gennaio 2020 in base
a specifici piani di prelievo, che dovranno essere obbligatoriamente
presentati, dall’Organo di gestione, alla Regione, prima dell’inizio della
stagione venatoria.
Specie
temporaneamente protette: capriolo, coturnice, combattente, marzaiola, moretta
e pernice rossa.
ART.
5
Orario
di caccia
La
caccia è consentita da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.
La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un’ora dopo il
tramonto (art. 18 – comma 7 – Legge 157/92). La caccia alla
“beccaccia” è consentita dalle ore 07,00 sino alle ore 16,00.
Non
costituisce esercizio venatorio la presenza sul posto di caccia, un’ora
prima dell’inizio dell’attività venatoria o un’ora dopo la chiusura
degli orari di caccia, per attendere ai lavori preparatori all’esercizio
venatorio o di rimozione dopo lo stesso (appostamento temporaneo), sempre che
l’arma sia scarica e in custodia nel fodero.
Non
costituisce esercizio venatorio lo spostamento da o per il posto di caccia
prima o dopo l’orario consentito se l’arma in possesso del cacciatore
risulta scarica e in custodia nel fodero.
ART.
6
Mezzi
di caccia
I
mezzi consentiti per l’esercizio venatorio sono quelli previsti dall’art.
29 della L. R. 59 /2017.
ART.
7
Carniere
consentito
In
ciascuna giornata di caccia è consentito l’abbattimento, per ogni titolare
di licenza, del seguente numero massimo di capi:
·
Selvaggina stanziale:
n.
2 capi, di cui una sola lepre, fatta eccezione per gli ungulati il cui numero
non può superare un capo annuale escluso per il cinghiale per il quale è
consentito l’abbattimento di un capo per giornata di caccia secondo
l’eventuale regolamento emanato dalla Regione. Per il fagiano il carniere
totale annuale non deve superare i dieci capi a cacciatore. Per quanto attiene
la starna, nelle more dell’adozione di eventuale Piano d’azione regionale,
per l’annata 2019/2020 si consente l’abbattimento di un capo per giornata
con carniere totale annuale non superiore a cinque capi per cacciatore;
·
Selvaggina migratoria:
venti
capi, di cui al massimo dieci colombacci, dieci tra palmipedi (di cui massimo
cinque codoni e due moriglioni), rallidi e trampolieri (di cui massimo cinque
pavoncelle), dieci allodole, due beccacce, cinque quaglie, cinque tortore. Per
quest’ultime tre specie (beccacce, quaglie e tortore), unitamente alla
specie “Codone”, il carniere totale annuale non potrà superare i venti
capi, mentre per la specie “Moriglione” i dieci capi e per la specie
“Allodola” i cinquanta capi annuali. Inoltre, per la specie
“Beccaccia” il carniere totale mensile di gennaio non potrà superare i
sei capi per cacciatore. Per quanto attiene la specie “Pavoncella” il
carniere totale annuale non potrà superare i 20 capi per cacciatore. Infine,
per la specie “Colombaccio”, limitatamente alle giornate del 01, 04 e 11
settembre, il carniere massimo giornaliero è ridotto a cinque capi per
cacciatore.
·
Corvidi (ghiandaia, cornacchia
grigia, taccola e gazza): dieci capi giornalieri.
ART.
8
Soccorso
e detenzione di fauna selvatica in difficoltà
Chiunque
rinvenga uccelli o mammiferi appartenenti alla fauna selvatica, in difficoltà
o feriti, è tenuto a darne avviso, nel più breve tempo possibile, alla
Regione Puglia – Osservatorio Faunistico regionale, nonché a consegnare
l’esemplar e alla polizia locale o alle guardie venatorie o al centro
recupero di fauna selvatica in difficoltà più prossimo.
ART.
9
Ambiti
Territoriali di Caccia
Ai sensi della L. R. 59
/2017, gli Ambiti Territoriali di Caccia (A. T. C.) sono istituiti e riportati
nel vigente Piano faunistico venatorio regionale. Nelle more
dell’approvazione del nuovo Piano faunistico venatorio regionale restano
confermati gli ATC rivenienti dal Piano faunistico Venatorio di cui alla DCR
n. 217 /2009 e DCR n. 234 /2014.
L’attività
venatoria in detti ATC della Regione Puglia è consentita nei termini e nei
modi riportati dalla L. R. n. 59 del 20.12.2017 e L. R. n. 33/2019 in
combinato con le disposizioni di cui al regolamento regionale n. 3 /99, così
come modificato dal R. R. n. 4/2004, nelle parti non in contrasto con la
precitata normativa regionale (L. R. n. 59/2019 art. 58 comma 1).
ART.10
Uso
dei cani da caccia – Addestramento e gare cinofile
E’
consentito l’uso dei cani da seguita e da tana, con abbattimento del
selvatico, dalla terza domenica di settembre 2019 al 29 gennaio 2020. Mentre,
l’uso dei cani da cerca e da ferma, con abbattimento del selvatico,
dall’11 settembre 2019 al 29 gennaio 2020. Per quest’ultimi, nelle
giornate del 01 e 04 settembre 2019 nonché 1, 2, 5, 8 e 9 febbraio 2020, è
consentito l’utilizzo unicamente per attività di riporto.
Nel
periodo compreso tra il 01.01.2020 ed il 29.01 2020 l’uso del cane da
seguita e da tana è consentito limitatamente alla caccia alla volpe in
battuta, previo nulla osta dell’ATC, per quanto concerne i territori di
caccia interessati, e autorizzazione della Regione nel rispetto del
Regolamento Regionale, nei giorni di mercoledì e domenica. La caccia in
battuta al cinghiale, con cani da seguita, dal 02 novembre 2019 al 29 gennaio
2020 è disciplinata dal relativo regolamento regionale.
L’allenamento
dei cani da ferma, da seguita, da tana e da cerca per il periodo antecedente
l’apertura della stagione venatoria negli ATC in cui si è autorizzati
all’attività venatoria, è consentito senza abbattimento del selvatico, dal
18 agosto al 09 settembre 2019, nei luoghi ove non vi sono colture in atto o
comunque colture danneggiabili. L’allenamento di cui al punto precedente è
vietato nei giorni di martedì e venerdì. Le prove cinofile, nel rispetto dei
regolamenti ENC I, a livello nazionale ed internazionale, senza
l’abbattimento di fauna, sono consentite nelle zone di tipo A tutto
l’anno. Inoltre, previo il nulla - osta dell’Organo di gestione e
l’autorizzazione della Regione, sono consentite le prove su fauna selvatica
senza abbattimento nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle aziende
faunistico - venatorie, nelle aziende agri – turistico - venatorie, nelle
zone demaniali e con la chiusura dell’annata venatoria anche negli ATC,
eccetto i mesi da aprile a luglio.
Nelle
prove cinofile senza l’abbattimento di fauna, i Comitati organizzatori
potranno integrare con fauna autoctona della specie sulla quale le prove si
svolgono e riveniente da centri privati di riproduzione di fauna selvatica
allo stato naturale ai sensi dell’art. 12 della L. R. n. 59/2017, previa
autorizzazione dell’Organo di gestione del territorio interessato e della
Regione, ai sensi dell’art. 16, comma 5 del Piano Faunistico Venatorio
regionale.
Le
prove cinofile e gare tenute con l’abbattimento di fauna allevata in
batteria della specie quaglia, fagiano e starna, devono tenersi nelle zone di
tipo B anche nel periodo di caccia chiusa. Alle aziende agri – turistico -
venatorie, con la chiusura della stagione venatoria, è consentito svolgere
tutte le prove cinofile comprese le gare con abbattimento di fauna allevata in
batteria al fine di perseguire le finalità dell’azienda stessa.
I
cani da caccia devono essere rigorosamente custoditi e, se portati in campagna
in tempo di divieto per allenamento, devono essere tenuti al guinzaglio. In
deroga a quanto sopra è consentito portare cani da ferma dal 01 Febbraio al
31 Marzo 2020, ad eccezione dei territori interessati da ripopolamento,
esclusivamente nelle giornate del mercoledì, sabato e domenica.
ART.
11
Tesserino
venatorio – Autorizzazioni A.T.C.
Per
l’esercizio venatorio nel territorio della Regione Puglia è obbligatorio
l’uso del tesserino regionale.
Tale
tesserino, esente da marca da bollo, che consente al titolare di esercitare la
caccia in tutto il territorio nazionale, nei modi e nei limiti previsti dalle
normative delle singole Regioni, è rilasciato tramite il Comune in cui
risiede il richiedente, dietro esibizione dei seguenti documenti in originale
o in fotocopia, non autenticata, degli stessi, che sarà acquisita dal
precitato Comune:
a)
licenza di porto di fucile per uso caccia;
b)
certificato di residenza in carta libera o altro documento legale certificante
la residenza;
c)
attestazione dei versamenti delle vigenti tasse di concessione statale e
regionale;
d)
attestazione da cui risulti l’avvenuta stipula della polizza di
assicurazione di cui all’art. 20 lett. e) della L. R. 59/2017;
e)
eventuale attestazione di versamento della quota di partecipazione alla
gestione dei territori compresi nell’ATC in cui si intende esercitare
l’attività venatoria.
Il
tesserino deve essere riconsegnato ai Comuni alla chiusura della stagione
venatoria e comunque entro e non oltre il 20 marzo 2020. La mancata consegna
del precedente tesserino comporta l’esclusione dal rilascio del nuovo.
Il
titolare deve crocesegnare in modo indelebile, prima dell’inizio della
giornata di caccia, la data nell’apposito spazio della settimana e il mese
di riferimento nonché porre la sigla dell’ATC in cui intende cacciare se
regolarmente autorizzato dalla normativa vigente. Oltre a detto adempimento il
titolare del tesserino che usufruisce la giornata di caccia gratuita in
mobilità alla fauna migratoria deve, altresì, anche contrassegnare tutte le
previste apposite caselle (giorno, mese, sigla ATC e nr autorizzazione)
dell’apposita pagina del tesserino venatorio.
Per
ogni giornata di caccia, l’intestatario del tesserino deve annotare sullo
stesso, immediatamente dopo l’abbattimento e relativo recupero, in modo
indelebile sugli spazi all’uopo destinati, il numero e le specie di capi di
selvaggina stanziale e migratoria.
I
Comuni sono tenuti ad inviare mensilmente all’Osservatorio Faunistico
regionale l’elenco dei tesserini rilasciati con le relative matrici.
I
Comuni provvederanno a trasmettere i tesserini regionali ritirati
all’Osservatorio Faunistico regionale di Bitetto, entro il 31 marzo 2020.
I
Comuni sono tenuti a comunicare alla Sezione regionale competente in materia
di caccia e all’Osservatorio Faunistico regionale, entro e non oltre il 28
febbraio 2020 il numero totale dei tesserini rilasciati.
La
tassa di concessione regionale, fissata nella misura pari ad €
84.00(ottantaquattro/00), deve essere versata sul c/c p ostale n° 60225323,
intestato a “Regione Puglia – Servizio Tesorer a – Bari – Tasse di
concessione regionale”, causale: “Tasse di concessione venatoria regionale
– codice 1102”.
La
tassa di concessione è soggetta al rinnovo annuale. Essa deve essere
corrisposta da tutti i titolari di licenza di caccia per poter esercitare
l’attività venatoria.
Agli
effetti delle tasse annuali, governative e regionale, si intende per anno il
periodo di dodici mesi, decorrente dalla data di emanazione della licenza. A
partire dall’anno successivo a quello del rilascio o rinnovo della licenza
per uso caccia, i versamenti delle tasse annuali di concessione governativa e
regionale devono essere effettuati in concomitanza. Entrambi i versamenti
possono essere anticipati di massimo quindici giorni dalla data di rilascio -
innovo della licenza conservando le ricevute dell’anno precedente al fine di
esibirle in corso di controllo; dette ricevute si intendono valide sino al
giorno e mese di scadenza di rilascio della licenza di caccia.
Nel
caso in cui i versamenti vengano effettuati in tempi successivi alla scadenza
annuale, qu esti avranno validità non di dodici mesi, ma sino alla prossima
scadenza annuale riferita alla data di rilascio della licenza.
La
tassa non è dovuta qualora durante l’anno il cacciatore eserciti attività
venatoria esclusivamente all’estero.
La
tassa di concessione regionale viene rimborsata al cacciator e che rinunci
all’assegnazione dell’ambito territoriale prima dell’inizio della
stagione venatoria.
La
tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante
l’anno.
Ai
cacciatori residenti in Regione è consentita l’attività venatoria ai sensi
della L. R. n. 59/2017, attuativa d ella legge 11 febbraio 1992 n. 157 e ss.
mm. ii. nonché della L. R. n. 33 /2019.
Ai
cacciatori extraregionali, in possesso dell’autorizzazione annuale, è
consentita l’attività venatoria alla sola fauna migratoria nell’ ATC
autorizzato e per un mass imo di 15 giornate, a partire dal 06 ottobre 2019 e
fino al 29 dicembre 2019, esclusivamente nei giorni di mercoledì, sabato e
domenica.
Ai
cacciatori extraregionali a cui sono rilasciati eventualmente i permessi
giornalieri è consentito l’esercizio venatorio limitatamente alla fauna
migratoria a partire dal 06 ottobre 2019 e fino al 29 dicembre 2019 sempre nei
giorni di mercoledì, sabato e domenica.
Ai
cacciatori residenti in Regione possono essere rilasciati permessi giornalieri
per la caccia alla fauna selvatica (migratoria e stanziale) in altri ATC della
Regione a partire dalla terza domenica di settembre e fino al 29 gennaio 2020.
Sempre per i cacciatori pugliesi, a seguito dell’approvazione della L. R. n.
33/2019 – art. 1, per l’annata venatoria 2019/2020 viene previsto, in via
sperimentale, il rilascio di giornate gratuite per la mobilità venatoria per
il prelievo di fauna migratoria in ATC diversi da quello di residenza per
massimo venti giornate, a partire dal 02 ottobre 2019 e fino al 29 gennaio
2020, nei termini e modalità riportati nella parte “ACCESSO AGLI ATC” del
Programma Venatorio 2019/2020.
Resta
comunque ferma la necessità che il numero dei permessi annuali e giornalieri,
rilasciabili ai cacciatori extraprovinciali ed extraregionali, unitamente ai
per messi giornalieri per la mobilità venatoria gratuita, non possono e non
debbano superare in alcun modo la percentuale massima di cui all’art. 11
della L. R. n. 59/2017, così come specificatamente riportato nel Programma
Venatorio regionale 2019/2020.
Per
quanto attiene i predetti permessi giornalieri essi potranno essere rilasciati
nel rispetto delle modalità, termini e quantità riportate in apposito
provvedimento dirigenziale adottato dalla Sezione regionale competente in
materia.
ART.
12
Limitazioni
e divieti
Per
quanto concerne le limitazioni, i divieti e le deroghe all’esercizio
venatorio s i fa espressamente riferimento alla L. R. 59/2017 e s. m. i..
Ai
sensi dell’art. 30, comma 10 della predetta legge regionale, vietato
esercitare attività di roccia sulle pareti delle gravine e delle doline
carsiche nel periodo di riproduzione dell’avifauna (01 febbraio – 30
agosto).
ART.
13
Vigilanza
La
vigilanza sull’applicazione del presente calendario venatorio è affidata ai
soggetti di cui all’art. 41 della L. R. 59 /2017 con le funzioni ivi
previste nonché con i compiti ed i poteri di cui all’art. 43 della stessa
legge.
ART.
14
Sanzioni
Per
le violazioni delle disposizioni contenute nel presente calendario si
applicano le sanzioni penali ed amministrative previste dalla legge n. 157/92
e L. R. 59/2017 e ss. mm. ii. nonchè del vigente Regolamento Regionale A. T.
C., con la procedura di cu i agli artt. 48 e 49 della precitata normativa
regionale.
ART.
15
Disposizioni
finali
Per
quanto non espressamente previsto dal presente calendario venatorio, valgono
le norme della L. R. n° 59 del 20.12.2017 e ss. mm. ii..
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