Vista la L.R. n. 27 del 13.08.1998 e s .m. i.;
Vista la L.R. n. 12 del 29.07.2004;
Visto il Decreto – legge n. 7 del 31.01.2005;
Visto il Piano Faunistico Venatorio Regionale 2009/2014 (DCR n. 217 del 21.07.2009);
Visto il Programma venatorio regionale 2011/2012;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.03.1997;
Visto il Regolamento Regionale n. 15 del 18 luglio 2008 e le modifiche ed integrazioni contenute nel Regolamento Regionale n. 28 del 22 dicembre 2008;
Visto l’art. 42 della Legge n. 96 del 04.06.2010;
Visto il Regolamento Regionale degli A.T.C.;
La Regione regolamenta l’esercizio dell’attività venatoria con il Calendario venatorio regionale ai sensi dell’art. 33 della L.R. n. 27/98.
Il territorio della Regione Puglia è sottoposto a regime di caccia programmata con i termini e le modalità specificate nel presente calendario venatorio.
L’apertura generale della stagione venatoria è fissata al 18 settembre 2011 e termina il 29 gennaio 2012, per i residenti nella Regione. Per gli extraregionali, in possesso di autorizzazioni annuali o di permessi giornalieri degli ATC pugliesi, l’esercizio venatorio è consentito da domenica 2 ottobre 2011 fino a domenica 08 gennaio 2012.
Domenica 18 settembre 2011 è il primo giorno utile di caccia; successivamente a tale data le giornate di caccia consentite sono tre settimanali fisse e precisamente mercoledì, sabato e domenica, con esclusione dei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì. In deroga a quanto sopra riportato ed esclusivamente per i residenti nella Regione, è consentito esercitare l’attività venatoria, limitatamente alla specie tortora, nei giorni 1 e 4 e alle specie tortora e quaglia nel giorno 11 settembre.
I Sindaci dei Comuni di Rocchetta S. Antonio, Lesina, Peschici e Vieste sono autorizzati ad escludere dall’attuazione della predetta deroga i territori interessati dagli incendi del 2007.
Nel periodo 02 novembre 2011 – 29 gennaio 2012 è vietato cacciare negli uliveti in forma di rastrello, a partire dal numero minimo di 2 cacciatori. Le botti in resina o plastica poste e rimosse giornalmente per la caccia agli acquatici nelle zone lacustri sono da considerarsi appostamenti temporanei e, quindi, non soggetti ad alcuna autorizzazione.
L'attività
venatoria nelle ZPS – SIC, insistenti sul territorio della Regione Puglia, è
disciplinata secondo le prescrizioni di cui al Regolamento Regionale (R.R.) n.
15/2008 "Misure di conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie
79/409 e 92/43 e del DPR 357/97 e s.m.i." e dal Regolamento Regionale n.
28/2008 "Modifiche ed integrazioni al R.R. n. 15/2008".
Ai
sensi di quanto riportato all'art. 5 comma 1 dei predetti Regolamenti Regionali,
l'attività venatoria nelle ZPS potrà essere esercitata dalla terza domenica di
settembre al 31dicembre 2011, secondo le modalità e termini riportati nel
presente Calendario, mentre nel mese di gennaio 2012 unicamente nelle giornate
di mercoledì e domenica.
Ai
fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna
selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sotto indicati:
a)
Specie cacciabile nei giorni 1, 4 e 11
settembre: tortora, limitatamente alle stoppie, negli incolti, lungo i corsi
d’acqua, lungo i canali alberati, nelle macchie, all’esterno dei boschi,
unicamente da appostamento temporaneo. La caccia alla tortora è consentita
anche negli uliveti da fermo;
b)
Specie cacciabile nel giorno 11
settembre: quaglia, limitatamente alle stoppie e incolti;
c) Specie
cacciabile dal 18 settembre al 19 ottobre: tortora;
d)
Specie cacciabile dal 18 settembre al 06 novembre: quaglia;
e)
Specie
cacciabili dal 18 settembre al 31 dicembre: merlo, coniglio selvatico,
lepre comune;
f) Specie
cacciabile dal 01 ottobre al 31 dicembre: allodola, con la previsione che nel
mese di dicembre il prelievo potrà essere effettuato unicamente da appostamento;
g) Specie
cacciabili dal 01 ottobre al 18 gennaio: germano reale, folaga, gallinella
d’acqua, porciglione, moretta, frullino, canapiglia, pavoncella, alzavola,
codone, mestolone, fischione, moriglione, beccaccino;
h) Specie cacciabili dal 01 ottobre al 30 novembre: cervo, daino, muflone, sulla base di specifici piani di abbattimento selettivi da sottoporre all’approvazione della Regione;
i) Specie cacciabile dal 01 ottobre al 31 dicembre: cinghiale;
j) Specie cacciabili dal 18 settembre al 29 gennaio: ghiandaia, gazza, cornacchia grigia, colombaccio e volpe;
k) Specie cacciabile dal 01 ottobre al 15 gennaio: tordo bottaccio, tordo sassello e cesena, con la previsione che nel mese di gennaio il prelievo potrà essere effettuato unicamente da appostamento;
l) Specie cacciabile dal 08 ottobre al 15 gennaio: beccaccia;
m) Specie cacciabile dal 02 ottobre al 30 novembre: starna;
n) Specie cacciabili dal 02 ottobre al 29 dicembre: fagiano
Nelle Aziende Faunistico-Venatorie il prelievo della specie fagiano è consentito, con l’utilizzo dei cani da cerca e da ferma, fino al 29 gennaio in base a specifici piani di prelievo, che dovranno essere obbligatoriamente presentati, dall’Organo di gestione, alla Provincia territorialmente competente, ad inizio della stagione venatoria.
Specie
temporaneamente protette: capriolo, coturnice, combattente, marzaiola e pernice
rossa.
ART.
5
Orario
di caccia
La caccia è consentita da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un’ora dopo il tramonto (art. 33 – comma 7 - L.R. 27/98). La caccia alla “beccaccia” è consentita dalle ore 07,00 sino al tramonto. Non costituisce esercizio venatorio la presenza sul posto di caccia, prima o dopo l’orario consentito, per attendere ai lavori preparatori all’esercizio venatorio o di rimozione dopo lo stesso (appostamento temporaneo), sempre che l’arma sia scarica.
Non
costituisce esercizio venatorio lo spostamento da o per il posto di caccia prima
o dopo l’orario consentito se l’arma in possesso del cacciatore risulta
scarica.
ART.
6
Mezzi
di caccia
I
mezzi consentiti per l'esercizio venatorio sono quelli previsti dall'art. 32
della L.R. n. 27/98.
ART.
7
Carniere
consentito
In
ciascuna giornata di caccia è consentito l'abbattimento, per ogni titolare di
licenza, del seguente numero massimo di capi :
· Selvaggina
stanziale:
n.
2 capi, di cui una sola lepre, fatta eccezione per gli ungulati il cui numero
non può superare un capo annuale; per il cinghiale è consentito l'abbattimento
di un capo per giornata di caccia secondo l'eventuale regolamento emanato dalle
Province. Per il fagiano e la starna il carniere totale annuale per specie non
deve superare i quindici capi a cacciatore;
· Selvaggina
migratoria:
venti
capi, di cui al massimo dieci colombacci, dieci tra palmipedi, rallidi e trampolieri
(di cui massimo cinque pavoncelle) dieci allodole, due beccacce, cinque quaglie,
cinque tortore. Per queste ultime tre specie (beccacce, quaglie e tortore) il
carniere totale annuale non potrà superare i ventici capi, mentre per la
specie allodola i cinquanta capi annuali, per cacciatore.
ART
. 8
Soccorso
e detenzione di fauna selvatica in difficoltà
Chiunque
rinvenga uccelli o mammiferi appartenenti alla fauna selvatica, in difficoltà o
feriti, è tenuto a darne avviso, nel più breve tempo possibile, al Comune o
Provincia territorialmente competenti o altre autorità responsabili,
individuate dagli Enti medesimi, i quali provvederanno al successivo invio degli
stessi al Centro di prima accoglienza di fauna selvatica in difficoltà ai sensi
dell'art. 8 della L.R. 27/98.
ART
. 9
Ambiti
Territoriali di Caccia
Ai
sensi della L.R. 27/98, così come modificata dalla L.R. n. 12 del 29.07.2004,
gli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) sono istituiti e riportati nel
vigente Piano faunistico venatorio regionale.
L'attività
venatoria negli A.T.C. della Regione Puglia è consentita nei termini e nei modi
riportati dalla L.R. n. 12 del 29.07.2004.
ART.
10
Uso
dei cani da caccia - Addestramento e gare cinofile
E’ consentito l’uso dei cani da seguita e da tana, con abbattimento del selvatico, dalla terza domenica di settembre 2011 al 29 gennaio 2012. Mentre, l’uso dei cani da cerca e da ferma, con abbattimento del selvatico, dall’11 settembre 2011 al 18 gennaio 2012. Per questi ultimi, nelle giornate 01–04/09/2011 e 21 – 22 – 25 – 28 e 29/01/2012 è consentito l’utilizzo unicamente per attività di riporto.
Nel periodo compreso tra il 01.01.2012 ed il 29.01.2012 l’uso del cane da seguita e da tana è consentito limitatamente alla caccia alla volpe in battuta, previo nulla osta del l’ATC, per quanto concerne i territori di caccia interessati, e autorizzazione della Provincia territorialmente competente, nel rispetto del Regolamento della Provincia, nei giorni di mercoledì e domenica. La caccia in battuta al cinghiale, con cani da seguita, dal 01 ottobre 2011 al 31 dicembre 2011 è disciplinata dal relativo regolamento della Provincia.
L’allenamento dei cani da ferma, da seguita, da tana e da cerca per il periodo antecedente l’apertura della stagione venatoria negli ATC in cui si è autorizzati all’attività venatoria, è consentito senza abbattimento del selvatico, dal 17 agosto al 10 settembre 2011, nei luoghi ove non vi sono colture in atto o comunque colture danneggiabili. L’allenamento di cui al punto precedente è vietato nei giorni di martedì e venerdì. Le prove cinofile, nel rispetto dei regolamenti ENCI, a livello nazionale ed internazionale, senza l’abbattimento di fauna, sono consentite nelle zone di tipo A tutto l’anno. In oltre, previo il nulla-osta dell’Organo di gestione e l’autorizzazione della Provincia competente per territorio, sono consentite le prove su fauna selvatica senza abbattimento nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle aziende faunistico-venatorie, nelle aziende agri-turistico-venatorie, nelle zone demaniali e con la chiusura dell’annata venatoria anche negli ATC, eccetto i mesi di aprile e maggio.
Nelle prove cinofile senza l’abbattimento di fauna, i Comitati organizzatori potranno integrare con fauna autoctona della specie sulla quale le prove si svolgono e riveniente da centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 27/98, previa autorizzazione dell’Organo di gestione del territorio interessato e della Provincia territorialmente competente, ai sensi dell’art. 16, comma 5 del Piano Faunistico Venatorio regionale.
Le prove cinofile e gare tenute con l’abbattimento di fauna allevata in batteria della specie quaglia, fagiano e starna, devono tenersi nelle zone di tipo B anche nel periodo di caccia chiusa. Alle aziende agri-turistico-venatorie, con la chiusura della stagione venatoria, è consentito svolgere tutte le prove cinofile comprese le gare con abbattimento di fauna allevata in batteria al fine di perseguire le finalità dell’azienda stessa.
I
cani da caccia devono essere rigorosamente custoditi e, se portati in campagna
in tempo di divieto per allenamento, devono essere tenuti al guinzaglio. In
deroga a quanto sopra è consentito portare cani da ferma dal 01 al 28 febbraio
2012, ad eccezione dei territori interessati da ripopolamento.
ART.
11
Tesserino
venatorio - Autorizzazioni A.T.C.
Per l’esercizio venatorio nel territorio della Regione Puglia è obbligatorio l’uso del tesserino regionale.
Tale
tesserino, esente da marca da bollo, che consente al titolare di esercitare la
caccia in tutto il territorio nazionale, nei modi e nei limiti previsti dalle
normative delle singole Regioni e rilasciato tramite il Comune in cui risiede il
richiedente, previa esibizione dei seguenti documenti in originale o in
fotocopia, non autenticata,degli stessi, che sarà acquisita dal precitato
Comune:
a)
Licenza di porto d'armi per uso di
caccia;
b)
Certificato di residenza in carta libera
o autocertificazione;
c)
Attestazione dei versamenti delle
vigenti tasse di concessione statale e regionale;
d)
Attestazione da cui risulti l'avvenuta
stipula della polizza di assicurazione di cui all'art. 23 lett. e) della L.R.
27/98.
Il
tesserino deve essere riconsegnato ai Comuni alla chiusura della stagione
venatoria e comunque entro e non oltre il 20 marzo 2012. La mancata consegna del
precedente tesserino comporta l'esclusione dal rilascio del nuovo.
Il titolare deve crocesegnare in modo indelebile, prima dell’inizio della giornata di caccia, la data nell’apposito spazio della settimana del mese di riferimento nonché porre la sigla automobilistica dell’ATC in cui intende cacciare e se regolarmente autorizzato dalla normativa vigente.
Per ogni giornata di caccia, l’intestatario del tesserino deve annotare sullo stesso, immediatamente dopo l’abbattimento, in modo indelebile sugli spazi all’uopo destinati, il numero e le specie di capi di selvaggina stanziale abbattuta.
Per quanto riguarda la selvaggina migratoria, il cacciatore deve segnare i capi complessivamente abbattuti alla fine della giornata di caccia.
I Comuni sono tenuti ad inviare mensilmente alla Provincia competente per territorio l’elenco dei tesserini rilasciati con le relative matrici.
I Comuni provvederanno a trasmettere i tesserini regionali ritirati all’Osservatorio Faunistico regionale di Bitetto, entro il 31 marzo 2012.
Le Province sono tenute a comunicare all’Assessorato regionale alla Caccia, entro e non oltre il 28 marzo 2012 il numero dei tesserini rilasciati.
La tassa di concessione regionale, fissata nella misura pari ad € 84.00 (ottantaquattro/00) , deve essere versata sul c/c postale n° 60225323, intestato a “Regione Puglia – Servizio Tesoreria – Bari – Tasse di concessione regionale”, causale: “Tasse di concessione venatoria regionale – codice 1102”.
La
tassa di concessione è soggetta al rinnovo annuale. Essa deve essere
corrisposta da tutti i titolari di licenza di caccia per poter esercitare
l’attività venatoria.
Agli effetti delle tasse annuali, governative e regionale, si intende per anno
il periodo di dodici mesi, decorrente dalla data di emanazione della licenza. A
partire dall’ anno successivo a quello del rilascio o rinnovo della licenza
per uso caccia, i versamenti delle tasse annuali di concessione governativa e
regionale devono essere effettuati in concomitanza. Entrambi i versamenti
possono essere anticipati di massimo quindici giorni dalla data di
rilascio-rinnovo della licenza conservando le ricevute dell’anno precedente al
fine di esibirle in corso di controllo; dette ricevute si intendono valide sino
al giorno e mese di scadenza.
Nel caso in cui i versamenti vengano effettuati in tempi successivi alla scadenza annuale, questi avranno validità non di dodici mesi, ma sino alla prossima scadenza annuale riferita alla data di rilascio della licenza.
La tassa non è dovuta qualora durante l’anno il cacciatore eserciti attività venatoria esclusivamente all’estero.
La tassa di concessione regionale viene rimborsata al cacciatore che rinunci all’assegnazione dell’ambito territoriale prima dell’inizio della stagione venatoria.
La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l’anno.
Ai cacciatori residenti in Regione è consentita l’attività venatoria ai sensi della L.R. n. 27/98, così come modificata dalla L.R. n. 12 del 29.07.2004.
Ai cacciatori extraregionali, in possesso dell'autorizzazione annuale, è consentita l’attività venatoria alla sola fauna migratoria nell’ATC autorizzato e per un massimo di 20 giornate, a partire dal 02 ottobre 2011 e fino al 08 gennaio 2012.
Ai cacciatori residenti in Regione a cui sono rilasciati i permessi giornalieri per la caccia alla fauna stanziale in altra provincia della Regione è consentito l’esercizio venatorio a partire dalla terza domenica di settembre.
Ai cacciatori extraregionali a cui sono rilasciati i permessi giornalieri è consentito l’esercizio venatorio limitatamente alla fauna migratoria a partire dal 02 ottobre e 2011 e fino al 08 gennaio 2012.
Resta
comunque ferma la necessità che il numero dei permessi annuali e giornalieri,
rilasciabili ai cacciatori extraregionali, non possa e non debba superare in
alcun modo la percentuale massima del 4% (L.R. n. 12/2004, art. 3 - comma 5) dei
cacciatori ammissibili in ciascun A.T.C..
ART.
12
Limitazioni
e divieti
Per
quanto concerne le limitazioni, i divieti e le deroghe all'esercizio venatorio
si fa espressamente riferimento alla L.R. 27/98 e successive modificazioni.
Ai
sensi dell'art. 33, punto 9), della predetta legge regionale, è vietato
esercitare attività di roccia sulle pareti delle gravine e delle doline
carsiche nel periodo di riproduzione dell'avifauna (1 febbraio - 30 agosto).
ART.
13
Vigilanza
La
vigilanza sull'applicazione del presente calendario venatorio è affidata ai
soggetti di cui all'art. 44 della L.R. 27/98 con le funzioni ivi previste nonché
con i compiti e i poteri di cui all'art. 46 della stessa legge.
ART.
14
Sanzioni
Per
le violazioni delle disposizioni contenute nel presente calendario si applicano
le sanzioni penali ed amministrative previste dagli artt. 48 e 49 della L.R.
27/98 e dal Regolamento Regionale A.T.C., con la procedura di cui agli artt. 5l
e 52 della stessa legge.
ART.
14
Disposizioni
finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente calendario venatorio, valgono le norme della L.R. n. 27 del 13.08.1998 e successive modificazioni.