CALENDARIO VENATORIO
Annata 2017/2018

 

Vista la L.R. n. 27 del 13.08.1998 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 12 del 29.07.2004;

Visto il Decreto – legge n. 7 del 31.01.2005;

Visto il Piano Faunistico Venatorio Regionale 2009/2014 (DCR n. 217 del 21.07.2009) prorogato con DGR n. 1235 del 28 luglio 2017;

Visto il Programma venatorio regionale 2017/2018;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.03.1997;

Visto il Regolamento Regionale n. 15 del 18 luglio 2008 e le modifiche ed integrazioni contenute nel Regolamento Regionale n. 28 del 22 dicembre 2008;

Visto il Regolamento Regionale n. 6/2016 modificato ed integrato dal Regolamento Regionale n. 12 del 10 maggio 2017;

Visto l’art. 42 della Legge n. 96 del 04.06.2010;

Visto il Regolamento Regionale degli A.T.C. n. 3/99 e s.m.i.;

La Regione regolamenta l’esercizio dell’attività venatoria con il Calendario venatorio regionale ai sensi dell’art.33 della L.R. n. 27/98.

Il territorio della Regione Puglia è sottoposto a regime di caccia programmata con i termini e le modalità specificate nel presente calendario venatorio.

 

ART. 1

Stagione venatoria

L’apertura generale della stagione venatoria è fissata al 17 settembre 2017 e termina il 31 gennaio 2018, per i residenti nella Regione. Per gli extraregionali, in possesso di autorizzazioni annuali o di permessi giornalieri degli ATC pugliesi, l’esercizio venatorio è consentito da domenica 8 ottobre 2017 fino a domenica 31 dicembre 2017.

 

ART. 2

Periodi, giorni e modi di caccia consentiti

Domenica 17 settembre 2017 è il primo giorno utile di caccia; successivamente a tale data le giornate di caccia consentite sono tre settimanali fisse e precisamente mercoledì, sabato e domenica, con esclusione dei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì. In deroga a tale previsione, per i solo cacciatori residenti in Puglia, nel periodo 02 ottobre – 29 ottobre 2017 le giornate di caccia saranno tre a scelta del cacciatore tra il lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.

Altresì, sempre in deroga a quanto sopra riportato ed esclusivamente per i residenti nella Regione, è consentito esercitare l’attività venatoria, limitatamente alle specie tortora, ghiandaia, cornacchia grigia e gazza nei giorni 2 e 6 settembre. Nel giorno 2 settembre è consentito il prelievo anche del colombaccio; inoltre, alle specie tortora, quaglia, ghiandaia, cornacchia grigia e gazza il 13 settembre.

I Sindaci dei Comuni di Rocchetta S. Antonio, Lesina, Peschici e Vieste sono autorizzati ad escludere dall’attuazione della predetta deroga i territori interessati dagli incendi del 2007.

Nel periodo 01 ottobre 2017 – 31 gennaio 2018 è vietato cacciare in forma di rastrello, a partire dal numero minimo di 2 cacciatori.

Su tutto il territorio regionale è fatto divieto assoluto del prelievo della specie “Beccaccia” attraverso la “posta” ovvero durante “il passaggio” mattutino e serale.

Le botti in resina o plastica poste e rimosse giornalmente per la caccia agli acquatici nelle zone lacustri sono da considerarsi appostamenti temporanei e, quindi, non soggetti ad alcuna autorizzazione.

 

ART. 3

Attività venatoria nelle ZPS - SIC

L’attività venatoria nelle ZPS, insistenti sul territorio della Regione Puglia, è disciplinata secondo le prescrizioni di cui al Regolamento Regionale (R.R.) n. 15/2008 “Misure di conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 79/409 e 92/43 e del DPR 357/97 e s.m.i.” e dal Regolamento Regionale n. 28/2008 “Modifiche ed integrazioni al R.R. n. 15/2008”.

Ai sensi di quanto riportato all’art. 5 comma 1 dei predetti Regolamenti Regionali, l’attività venatoria nelle ZPS potrà essere esercitata dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre 2017, secondo modalità e termini riportati nel presente Calendario, mentre nel mese di gennaio 2018 unicamente nelle giornate di sabato e domenica.

Per quanto riguarda il prelievo venatorio nei 47 SIC elencati nel R.R. n. 6 del 10 maggio 2016, così come modificato ed integrato dal R.R. n. 12 del 10 maggio 2017, vigono le prescrizioni contenute negli stessi.

Infine nelle 21 ZSC designate con decreto del Ministero dell’Ambiente del 10 luglio 2015 (G.U. n. 170 del 24 luglio 2015) l’esercizio venatorio è disciplinato ai sensi dell’art. 2 del precitato decreto nonché dalle disposizioni di cui al R.R. n. 28 del 22.12.2008.

 

ART. 4

Specie di selvaggina cacciabile

Ai fini dell’esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sotto indicati:

a)   Specie cacciabili nei giorni 2 e 6 settembre: tortora, ghiandaia, cornacchia grigia e gazza, nelle stoppie, negli incolti, lungo i corsi d’acqua, lungo i canali alberati, nelle macchie, all’esterno dei boschi, unicamente da appostamento temporaneo. Nel giorno 2 settembre è consentito anche il prelievo del colombaccio;

b)   Specie cacciabili nel giorno 13 settembre: tortora, quaglia, ghiandaia, cornacchia grigia e gazza. Il prelievo della quaglia potrà essere effettuato limitatamente alle stoppie e incolti. Per le altre specie il prelievo potrà essere effettuato nelle stoppie, negli incolti, lungo i corsi d’acqua, lungo i canali alberati, nelle macchie, all’esterno dei boschi, unicamente da appostamento temporaneo;

c)   Specie cacciabile dal 17 settembre al 22 ottobre: tortora;

d)   Specie cacciabile dal 17 settembre al 01 novembre: quaglia;

e)   Specie cacciabili dal 17 settembre al 31 dicembre: merlo e lepre comune;

f)    Specie cacciabile dal 01 ottobre al 29 novembre: allodola, con la previsione che il relativo prelievo potrà essere effettuato unicamente da appostamento;

g)   Specie cacciabili dal 01 ottobre al 31 gennaio: germano reale, folaga, gallinella d’acqua, porciglione, frullino, canapiglia, pavoncella, alzavola, codone, mestolone, fischione, moriglione, beccaccino;

h)   Specie cacciabili dal 01 ottobre al 29 novembre: cervo, daino, muflone, sulla base di specifici piani di abbattimento selettivi da sottoporre all’approvazione della Regione e secondo i termini e modalità previsti nel relativo Regolamento Regionale;

i)    Specie cacciabile dal 01 novembre al 31 gennaio: cinghiale. Il prelievo di detta specie in forma collettiva è consentito nei termini e modalità di cui al relativo Regolamento Regionale. Altresì, il prelievo selettivo è consentito secondo le disposizioni di cui al relativo R.R.;

j)    Specie cacciabili dal 24 settembre al 31 gennaio: ghiandaia, gazza, cornacchia grigia e nera, con la previsione che nel mese di gennaio il prelievo delle predette specie di corvidi potrà essere effettuato unicamente da appostamento;

k)   Specie cacciabile dal 24 settembre al 31 gennaio: colombaccio, con la previsione che nel mese di gennaio il prelievo potrà essere effettuato unicamente da appostamento;

l)    Specie cacciabile dal 01 ottobre al 31 gennaio: tordo bottaccio, tordo sassello e cesena, con la previsione che nel mese di gennaio il prelievo potrà essere effettuato unicamente da appostamento;

m)  Specie cacciabile dal 17 settembre al 31 gennaio: volpe. Il prelievo della specie in squadre autorizzate potrà essere svolto nei termini e modalità previsti dal relativo Regolamento Regionale;

n)   Specie cacciabile dal 8 ottobre al 20 gennaio: beccaccia; il prelievo è consentito, in detto periodo, dalle ore 07,00 alle ore 16,00;

o)   Specie cacciabili dal 01 ottobre al 29 novembre: starna;

p)   Specie cacciabili dal 01 ottobre al 31 dicembre: fagiano.

Nelle Aziende Faunistico-Venatorie il prelievo della specie  fagiano è consentito, con l’utilizzo dei cani da cerca e da ferma, fino al 31 gennaio 2018 in base a specifici piani di prelievo, che dovranno essere obbligatoriamente presentati, dall’Organo di gestione, alla Regione prima dell’inizio della stagione venatoria.

Specie temporaneamente protette: capriolo, coturnice, combattente, marzaiola, moretta e pernice rossa.

 

ART. 5

Orario di caccia

La caccia è consentita da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un’ora dopo il tramonto (art.33 – comma 7 - L.R. 27/98). La caccia alla “beccaccia” è consentita dalle ore 07,00 sino alle ore 16,00.

Non costituisce esercizio venatorio la presenza sul posto di caccia, prima o dopo l’orario consentito, per attendere ai lavori preparatori all’esercizio venatorio o di rimozione dopo lo stesso (appostamento temporaneo), sempre che l’arma sia scarica e in custodia.

Non costituisce esercizio venatorio lo spostamento da o per il posto di caccia prima o dopo l’orario consentito se l’arma in possesso del cacciatore risulta scarica e in custodia.

 

ART. 6

Mezzi di caccia

I mezzi consentiti per l’esercizio venatorio sono quelli previsti dall’art. 32 della L.R. 27/98.

 

ART. 7

Carniere consentito

In ciascuna giornata di caccia è consentito l’abbattimento, per ogni titolare di licenza, del seguente numero massimo di capi:

·    Selvaggina stanziale:

n. 2 capi, di cui una sola lepre, fatta eccezione per gli ungulati il cui numero non può superare un capo annuale escluso per il cinghiale per  il quale è consentito l’abbattimento di un capo per giornata di caccia secondo l’eventuale regolamento emanato dalla Regione. Per il fagiano e la starna il carniere totale annuale per specie non deve superare i dieci capi a cacciatore;

·    Selvaggina migratoria:

venti capi, di cui al massimo dieci colombacci, dieci tra palmipedi (di cui massimo cinque codoni), rallidi e trampolieri (di cui massimo cinque pavoncelle), dieci allodole, due beccacce, cinque quaglie, cinque tortore. Per quest’ultime tre specie (beccacce, quaglie e tortore), unitamente alla specie “Codone”, il carniere totale annuale non potrà superare i venti capi, mentre per la specie allodola i cinquanta capi annuali. Inoltre, per la specie “Beccaccia” il carniere totale mensile di gennaio non potrà superare i sei capi per cacciatore. Per quanto attiene la specie “Pavoncella” il carniere totale annuale non potrà superare i 25 capi per cacciatore. Infine, per la specie Colombaccio, limitatamente alla giornata del 02 settembre, il carniere massimo giornaliero è ridotto a cinque capi per cacciatore.

 

ART. 8

Soccorso e detenzione di fauna selvatica in difficoltà

Chiunque rinvenga uccelli o mammiferi appartenenti alla fauna selvatica, in difficoltà o feriti, è tenuto a darne avviso, nel più breve tempo possibile, al Comune o altre autorità responsabili, individuate dagli Enti medesimi, i quali provvederanno al successivo invio degli stessi al Centro di prima accoglienza di fauna selvatica in difficoltà ai sensi dell’art. 8 della L.R. 27/98.

 

ART . 9

Ambiti Territoriali di Caccia

Ai sensi della L.R. 27/98, cosi come modificata dalla L.R. n. 12 del 29.07.2004, gli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) sono istituiti e riportati nel vigente Piano faunistico venatorio regionale.

L’attività venatoria negli ATC della Regione Puglia è consentita nei termini e nei modi riportati dalla L.R. n. 12 del 29.07.2004.

 

ART. 10

Uso dei cani da caccia - Addestramento e gare cinofile

E’ consentito l’uso dei cani da seguita e da tana, con abbattimento del selvatico, dalla terza domenica di settembre 2017 al 31 gennaio 2018. Mentre, l’uso dei cani  da cerca e da  ferma, con  abbattimento del selvatico, dal 13 settembre 2017 al 31 gennaio 2018. Per quest’ultimi, nelle giornate del 2 e 6 settembre 2017 è consentito l’utilizzo unicamente per attività di riporto.

Nel periodo compreso tra il 03.01.2018 ed il 31.01.2018 l’uso del cane da seguita e da tana è consentito limitatamente alla caccia alla volpe in battuta, previo nulla osta dell’ATC, per quanto concerne i territori di caccia interessati, e autorizzazione della Regione nel rispetto del Regolamento Regionale, nei giorni di mercoledì e domenica. La caccia in battuta al cinghiale, con cani da seguita, dal 01 novembre 2017 al 31 gennaio 2018 è disciplinata dal relativo regolamento regionale. L’allenamento dei cani da ferma, da seguita, da tana e da cerca per il periodo antecedente l’apertura della stagione venatoria negli ATC in cui si è autorizzati all’attività venatoria, è consentito senza abbattimento del selvatico, dal 24 agosto al 09 settembre 2017, nei luoghi ove non vi sono colture in atto o comunque colture danneggiabili. L’allenamento di cui al punto precedente è vietato nei giorni di martedì e venerdì. Le prove cinofile, nel rispetto dei regolamenti ENCI, a livello nazionale ed internazionale, senza l’abbattimento di fauna, sono consentite nelle zone di tipo A tutto l’anno. Inoltre, previo il nulla-osta dell’Organo di gestione e l’autorizzazione della Regione, sono consentite le prove su fauna selvatica senza abbattimento nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle aziende faunistico-venatorie, nelle aziende agri-turistico-venatorie, nelle zone demaniali e con la chiusura dell’annata venatoria anche negli ATC, eccetto i mesi di aprile e maggio.

Nelle prove cinofile senza l’abbattimento di fauna, i Comitati organizzatori potranno integrare con fauna autoctona della specie sulla quale le prove si svolgono e riveniente da centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 27/98, previa autorizzazione dell’Organo di gestione del territorio interessato e della Regione, ai sensi dell’art. 16, comma 5 del Piano Faunistico Venatorio regionale.

Le prove cinofile e gare tenute con l’abbattimento di fauna allevata in batteria della specie quaglia, fagiano e starna, devono tenersi nelle zone di tipo B anche nel periodo di caccia chiusa. Alle aziende agri-turistico-venatorie, con la chiusura della stagione venatoria, è consentito svolgere tutte le prove cinofile comprese le gare con abbattimento di fauna allevata in batteria al fine di perseguire le finalità dell’azienda stessa.

I cani da caccia devono essere rigorosamente custoditi e, se portati in campagna in tempo di divieto per allenamento, devono essere tenuti al guinzaglio. In deroga a quanto sopra è consentito portare cani da ferma dal 01 Febbraio al 31 Marzo 2018, ad eccezione dei territori interessati da ripopolamento, esclusivamente nelle giornate del mercoledì, sabato e domenica.

 

ART. 11

Tesserino venatorio - Autorizzazioni A.T.C.

Per l’esercizio venatorio nel territorio della Regione Puglia è obbligatorio l’uso del tesserino regionale.

Tale tesserino, esente da marca da bollo, che consente al titolare di esercitare la caccia in tutto il territorio nazionale, nei modi e nei limiti previsti dalle normative delle singole Regioni e rilasciato tramite il Comune in cui risiede il richiedente, previa esibizione dei seguenti documenti in originale o in fotocopia, non autenticata, degli stessi, che sarà acquisita dal precitato Comune:

a)   Licenza di porto d’armi per uso di caccia;

b)   Certificato di residenza in carta libera o autocertificazione;

c)   Attestazione dei versamenti delle vigenti tasse di concessione statale e regionale;

d)   Attestazione da cui risulti l’avvenuta stipula della polizza di assicurazione di cui all’art. 23 lett. e) della L.R. 27/98.

Il tesserino deve essere riconsegnato ai Comuni alla chiusura della stagione venatoria e comunque entro e non oltre il 20 marzo 2018. La mancata consegna del precedente tesserino comporta l’esclusione dal rilascio del nuovo.

Il titolare deve crocesegnare in modo indelebile, prima dell’inizio della giornata di caccia, la data nell’apposito spazio della settimana del mese di riferimento nonché porre la sigla automobilistica dell’ATC in cui intende cacciare e se regolarmente autorizzato dalla normativa vigente.

Per ogni giornata di caccia, l’intestatario del tesserino deve annotare sullo stesso, immediatamente dopo l’abbattimento e relativo recupero, in modo indelebile sugli spazi all’uopo destinati, il numero e le specie di capi di selvaggina stanziale e migratoria.

I Comuni sono tenuti ad inviare mensilmente all’Osservatorio Faunistico regionale l’elenco dei tesserini rilasciati con le relative matrici.

I Comuni provvederanno a trasmettere i tesserini regionali ritirati all’Osservatorio Faunistico regionale di Bitetto, entro il 31 marzo 2018.

I Comuni sono tenuti a comunicare alla Sezione regionale competente in materia di caccia, entro e non oltre il 15 marzo 2018  il numero totale dei tesserini rilasciati.

La tassa di concessione regionale, fissata nella misura pari ad € 84.00(ottantaquattro/00), deve essere versata sul c/c postale n° 60225323, intestato a “Regione Puglia – Servizio Tesoreria – Bari – Tasse di concessione regionale”, causale: “Tasse di concessione venatoria regionale – codice 1102” .

La tassa di concessione è soggetta al rinnovo annuale. Essa deve essere corrisposta da tutti i titolari di licenza di caccia per poter esercitare l’attività venatoria.

Agli effetti delle tasse annuali, governative e regionale, si intende per anno il periodo di dodici mesi, decorrente dalla data di emanazione della licenza. A partire dall’anno successivo a quello del rilascio o rinnovo della licenza per uso caccia, i versamenti delle tasse annuali di concessione governativa e regionale devono essere effettuati in concomitanza. Entrambi i versamenti possono essere anticipati di massimo quindici giorni dalla data di rilascio-rinnovo della licenza conservando le ricevute dell’anno precedente al fine di esibirle in corso di controllo; dette ricevute si intendono valide sino al giorno e mese di scadenza di rilascio della licenza di caccia.

Nel caso in cui i versamenti vengano effettuati in tempi successivi alla scadenza annuale, questi avranno validità non di dodici mesi, ma sino alla prossima scadenza annuale riferita alla data di rilascio della licenza.

La tassa non è dovuta qualora durante l’anno il cacciatore eserciti attività venatoria esclusivamente all’estero.

La tassa di concessione regionale viene rimborsata al cacciatore che rinunci all’assegnazione dell’ambito territoriale prima dell’inizio della stagione venatoria.

La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l’anno.

Ai cacciatori residenti in Regione è consentita l’attività venatoria ai sensi della L.R. n. 27/98, così come modificata dalla L.R. n. 12 del 29.07.2004.

Ai cacciatori extraregionali, in possesso dell’autorizzazione annuale, è consentita l’attività venatoria alla sola fauna migratoria nell’ATC autorizzato e per un massimo di 20 giornate, a partire dal 08 ottobre 2017 e fino al 31 dicembre 2017, esclusivamente nei giorni di mercoledì, sabato e domenica.

Ai cacciatori residenti in Regione a cui sono rilasciati i permessi giornalieri per la caccia alla fauna stanziale in altri ATC della Regione è consentito l’esercizio venatorio a partire dalla terza domenica di settembre.

Ai cacciatori extraregionali a cui sono rilasciati eventualmente i permessi giornalieri è consentito l’esercizio venatorio limitatamente alla fauna migratoria a partire dal 08 ottobre 2017 e fino al 31 dicembre 2017 sempre nei giorni di mercoledì, sabato e domenica.

Resta comunque ferma la necessità che il numero dei permessi annuali e giornalieri, rilasciabili ai cacciatori extraregionali, non possa e non debba superare in alcun modo la percentuale massima del 4% (L.R. n. 12/2004, art. 3 - comma 5) dei cacciatori ammissibili in ciascun A.T.C.

 

ART. 12

Attività venatoria negli Istituti privatistici

L’esercizio venatorio negli Istituti a gestione privatistica, di cui alla L.R. n. 27/98, art. 16, presenti sul territorio regionale è consentito, a tutti gli autorizzati dal relativo Concessionario, dalla terza domenica di settembre e fino al 31 gennaio 2018.

 

ART. 13

Limitazioni e divieti

Per quanto concerne le limitazioni, i divieti e le deroghe all’esercizio venatorio si fa espressamente riferimento alla L.R. 27/98 e successive modificazioni.

Ai sensi  dell’art. 33, punto 9), della predetta  legge  regionale, è vietato esercitare attività di roccia sulle pareti delle gravine e delle doline carsiche nel periodo di riproduzione dell’avifauna (1 febbraio – 30 agosto).

 

ART. 14

Vigilanza

La vigilanza sull’applicazione del presente calendario venatorio è affidata ai soggetti di cui all’art. 44 della L.R. 27/98 con le funzioni ivi previste nonché con i compiti ed i poteri di cui all’art. 46 della stessa legge.

 

ART. 15

Sanzioni

Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente calendario si applicano le sanzioni penali ad amministrative previste dagli artt. 48 e 49 della L.R. 27/98 e del vigente Regolamento Regionale A.T.C., con la procedura di cui agli artt. 51 e 52 della stessa legge.

 

ART. 16

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente calendario venatorio, valgono le norme della L.R. n° 27 del 13.08.1998 e successive modificazioni.