Vista la L.R. n. 27 del 13.08.1998 e s.m.i.;
Vista la L.R. n. 12 del 29.07.2004;
Visto il Decreto – legge n. 7 del 31.01.2005;
Visto il Piano Faunistico Venatorio Regionale 2009/2014 (DCR n. 217 del
21.07.2009) prorogato con DGR n. 1235 del 28 luglio 2017;
Visto il Programma venatorio regionale 2017/2018;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.03.1997;
Visto il Regolamento Regionale n. 15 del 18 luglio 2008 e le modifiche ed
integrazioni contenute nel Regolamento Regionale n. 28 del 22 dicembre 2008;
Visto il Regolamento Regionale n. 6/2016 modificato ed integrato dal
Regolamento Regionale n. 12 del 10 maggio 2017;
Visto l’art. 42 della Legge n. 96 del 04.06.2010;
Visto il Regolamento Regionale degli A.T.C. n. 3/99 e s.m.i.;
La Regione regolamenta l’esercizio dell’attività venatoria con il
Calendario venatorio regionale ai sensi dell’art.33 della L.R. n. 27/98.
Il territorio della Regione Puglia è sottoposto a regime di caccia
programmata con i termini e le modalità specificate nel presente calendario
venatorio.
L’apertura generale della stagione venatoria è fissata al 17 settembre
2017 e termina il 31 gennaio 2018, per i residenti nella Regione. Per gli
extraregionali, in possesso di autorizzazioni annuali o di permessi giornalieri
degli ATC pugliesi, l’esercizio venatorio è consentito da domenica 8 ottobre
2017 fino a domenica 31 dicembre 2017.
Domenica 17 settembre 2017 è il primo giorno utile di caccia;
successivamente a tale data le giornate di caccia consentite sono tre
settimanali fisse e precisamente mercoledì, sabato e domenica, con esclusione
dei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì. In deroga a tale
previsione, per i solo cacciatori residenti in Puglia, nel periodo 02
ottobre – 29 ottobre 2017 le giornate di caccia saranno tre a scelta del
cacciatore tra il lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.
Altresì, sempre in deroga a quanto sopra riportato ed esclusivamente per
i residenti nella Regione, è consentito esercitare l’attività venatoria,
limitatamente alle specie tortora, ghiandaia,
cornacchia grigia e gazza
nei giorni 2 e 6 settembre. Nel giorno 2 settembre è consentito il prelievo
anche del colombaccio; inoltre, alle
specie tortora, quaglia, ghiandaia, cornacchia
grigia e gazza il 13 settembre.
I Sindaci dei Comuni di Rocchetta S. Antonio, Lesina, Peschici e Vieste
sono autorizzati ad escludere dall’attuazione della predetta deroga i
territori interessati dagli incendi del 2007.
Nel periodo 01 ottobre 2017 – 31 gennaio 2018 è vietato cacciare in
forma di rastrello, a partire dal numero minimo di 2 cacciatori.
Su tutto il territorio regionale è fatto divieto assoluto del prelievo
della specie “Beccaccia”
attraverso la “posta” ovvero
durante “il passaggio” mattutino e
serale.
Le botti in resina o plastica poste e rimosse giornalmente per la caccia
agli acquatici nelle zone lacustri sono da considerarsi appostamenti temporanei
e, quindi, non soggetti ad alcuna autorizzazione.
L’attività venatoria nelle ZPS, insistenti sul territorio della Regione
Puglia, è disciplinata secondo le prescrizioni di cui al Regolamento Regionale
(R.R.) n. 15/2008 “Misure di
conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 79/409 e 92/43 e del DPR
357/97 e s.m.i.” e dal Regolamento Regionale n. 28/2008 “Modifiche
ed integrazioni al R.R. n. 15/2008”.
Ai sensi di quanto riportato all’art. 5 comma 1 dei predetti Regolamenti
Regionali, l’attività venatoria nelle ZPS potrà essere esercitata dalla
terza domenica di settembre al 31 dicembre 2017, secondo modalità e termini
riportati nel presente Calendario, mentre nel mese di gennaio 2018 unicamente
nelle giornate di sabato e domenica.
Per quanto riguarda il prelievo venatorio nei 47 SIC elencati nel R.R. n.
6 del 10 maggio 2016, così come modificato ed integrato dal R.R. n. 12 del 10
maggio 2017, vigono le prescrizioni contenute negli stessi.
Infine nelle 21 ZSC designate con decreto del Ministero dell’Ambiente
del 10 luglio 2015 (G.U. n. 170 del 24 luglio 2015) l’esercizio venatorio è
disciplinato ai sensi dell’art. 2 del precitato decreto nonché dalle
disposizioni di cui al R.R. n. 28 del 22.12.2008.
Ai fini dell’esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di
fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sotto
indicati:
a) Specie cacciabili nei
giorni 2 e 6 settembre: tortora, ghiandaia, cornacchia grigia e gazza, nelle
stoppie, negli incolti, lungo i corsi d’acqua, lungo i canali alberati, nelle
macchie, all’esterno dei boschi, unicamente da appostamento temporaneo. Nel
giorno 2 settembre è consentito anche il prelievo del colombaccio;
b) Specie cacciabili nel
giorno 13 settembre: tortora, quaglia, ghiandaia, cornacchia grigia e gazza. Il
prelievo della quaglia potrà essere effettuato limitatamente alle stoppie e
incolti. Per le altre specie il prelievo potrà essere effettuato nelle stoppie,
negli incolti, lungo i corsi d’acqua, lungo i canali alberati, nelle macchie,
all’esterno dei boschi, unicamente da appostamento temporaneo;
c) Specie cacciabile dal
17 settembre al 22 ottobre: tortora;
d) Specie cacciabile dal
17 settembre al 01 novembre: quaglia;
e) Specie cacciabili dal
17 settembre al 31 dicembre: merlo e lepre comune;
f) Specie
cacciabile dal 01 ottobre al 29 novembre: allodola, con la previsione che il
relativo prelievo potrà essere effettuato unicamente da appostamento;
g) Specie cacciabili dal
01 ottobre al 31 gennaio: germano reale, folaga, gallinella d’acqua,
porciglione, frullino, canapiglia, pavoncella, alzavola, codone, mestolone,
fischione, moriglione, beccaccino;
h) Specie cacciabili dal
01 ottobre al 29 novembre: cervo, daino, muflone, sulla base di specifici piani
di abbattimento selettivi da sottoporre all’approvazione della Regione e
secondo i termini e modalità previsti nel relativo Regolamento Regionale;
i) Specie
cacciabile dal 01 novembre al 31 gennaio: cinghiale. Il prelievo di detta specie
in forma collettiva è consentito nei termini e modalità di cui al relativo
Regolamento Regionale. Altresì, il prelievo selettivo è consentito secondo le
disposizioni di cui al relativo R.R.;
j) Specie
cacciabili dal 24 settembre al 31 gennaio: ghiandaia, gazza, cornacchia grigia e
nera, con la previsione che nel mese di gennaio il prelievo delle predette
specie di corvidi potrà essere effettuato unicamente da appostamento;
k) Specie cacciabile dal
24 settembre al 31 gennaio: colombaccio, con la previsione che nel mese di
gennaio il prelievo potrà essere effettuato unicamente da appostamento;
l) Specie
cacciabile dal 01 ottobre al 31 gennaio: tordo bottaccio, tordo sassello e
cesena, con la previsione che nel mese di gennaio il prelievo potrà essere
effettuato unicamente da appostamento;
m) Specie cacciabile dal 17
settembre al 31 gennaio: volpe. Il prelievo della specie in squadre autorizzate
potrà essere svolto nei termini e modalità previsti dal relativo Regolamento
Regionale;
n) Specie cacciabile dal
8 ottobre al 20 gennaio: beccaccia; il prelievo è consentito, in detto periodo,
dalle ore 07,00 alle ore 16,00;
o) Specie cacciabili dal
01 ottobre al 29 novembre: starna;
p) Specie cacciabili dal
01 ottobre al 31 dicembre: fagiano.
Nelle Aziende Faunistico-Venatorie il prelievo della specie
fagiano è consentito, con l’utilizzo dei cani da cerca e da ferma,
fino al 31 gennaio 2018 in base a specifici piani di prelievo, che dovranno
essere obbligatoriamente presentati, dall’Organo di gestione, alla Regione
prima dell’inizio della stagione venatoria.
Specie temporaneamente protette: capriolo, coturnice, combattente,
marzaiola, moretta e pernice rossa.
ART. 5
Orario di caccia
La caccia è consentita da un’ora prima del sorgere del sole fino al
tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un’ora
dopo il tramonto (art.33 – comma 7 - L.R. 27/98). La caccia alla
“beccaccia” è consentita dalle ore 07,00 sino alle ore 16,00.
Non costituisce esercizio venatorio la presenza sul posto di caccia, prima
o dopo l’orario consentito, per attendere ai lavori preparatori
all’esercizio venatorio o di rimozione dopo lo stesso (appostamento
temporaneo), sempre che l’arma sia scarica e in custodia.
Non costituisce esercizio venatorio lo spostamento da o per il posto di
caccia prima o dopo l’orario consentito se l’arma in possesso del cacciatore
risulta scarica e in custodia.
ART. 6
Mezzi di caccia
I mezzi consentiti per l’esercizio venatorio sono quelli previsti
dall’art. 32 della L.R. 27/98.
ART. 7
Carniere consentito
In ciascuna giornata di caccia è consentito l’abbattimento, per ogni
titolare di licenza, del seguente numero massimo di capi:
·
Selvaggina stanziale:
n. 2 capi, di
cui una sola lepre, fatta eccezione per gli ungulati il cui numero non può
superare un capo annuale escluso per il cinghiale per
il quale è consentito l’abbattimento di un capo per giornata di caccia
secondo l’eventuale regolamento emanato dalla Regione. Per il fagiano e la
starna il carniere totale annuale per specie non deve superare i dieci capi a
cacciatore;
·
Selvaggina migratoria:
venti capi, di
cui al massimo dieci colombacci, dieci tra palmipedi (di cui massimo cinque
codoni), rallidi e trampolieri (di cui massimo cinque pavoncelle), dieci
allodole, due beccacce, cinque quaglie, cinque tortore. Per quest’ultime tre
specie (beccacce, quaglie e tortore), unitamente alla specie “Codone”,
il carniere totale annuale non potrà superare i venti capi, mentre per la
specie allodola i cinquanta capi annuali. Inoltre, per la specie “Beccaccia”
il carniere totale mensile di gennaio non potrà superare i sei capi per
cacciatore. Per quanto attiene la specie “Pavoncella”
il carniere totale annuale non potrà superare i 25 capi per cacciatore. Infine,
per la specie Colombaccio, limitatamente alla giornata del 02 settembre, il
carniere massimo giornaliero è ridotto a cinque capi per cacciatore.
ART. 8
Soccorso e detenzione di fauna selvatica in difficoltà
Chiunque rinvenga uccelli o mammiferi appartenenti alla fauna selvatica,
in difficoltà o feriti, è tenuto a darne avviso, nel più breve tempo
possibile, al Comune o altre autorità responsabili, individuate dagli Enti
medesimi, i quali provvederanno al successivo invio degli stessi al Centro di
prima accoglienza di fauna selvatica in difficoltà ai sensi dell’art. 8 della
L.R. 27/98.
ART . 9
Ambiti Territoriali di Caccia
Ai sensi della L.R. 27/98, cosi come modificata dalla L.R. n. 12 del
29.07.2004, gli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) sono istituiti e
riportati nel vigente Piano faunistico venatorio regionale.
L’attività venatoria negli ATC della Regione Puglia è consentita nei
termini e nei modi riportati dalla L.R. n. 12 del 29.07.2004.
ART. 10
Uso dei cani da caccia - Addestramento e gare cinofile
E’ consentito l’uso dei cani da seguita e da tana, con abbattimento
del selvatico, dalla terza domenica di settembre 2017 al 31 gennaio 2018.
Mentre, l’uso dei cani da cerca e
da ferma, con
abbattimento del selvatico, dal 13 settembre 2017 al 31 gennaio 2018. Per
quest’ultimi, nelle giornate del 2 e 6 settembre 2017 è consentito
l’utilizzo unicamente per attività di riporto.
Nel periodo compreso tra il 03.01.2018 ed il 31.01.2018 l’uso del cane
da seguita e da tana è consentito limitatamente alla caccia alla volpe in
battuta, previo nulla osta dell’ATC, per quanto concerne i territori di caccia
interessati, e autorizzazione della Regione nel rispetto del Regolamento
Regionale, nei giorni di mercoledì e domenica. La caccia in battuta al
cinghiale, con cani da seguita, dal 01 novembre 2017 al 31 gennaio 2018 è
disciplinata dal relativo regolamento regionale. L’allenamento dei cani da
ferma, da seguita, da tana e da cerca per il periodo antecedente l’apertura
della stagione venatoria negli ATC in cui si è autorizzati all’attività
venatoria, è consentito senza abbattimento del selvatico, dal 24 agosto al 09
settembre 2017, nei luoghi ove non vi sono colture in atto o comunque colture
danneggiabili. L’allenamento di cui al punto precedente è vietato nei giorni
di martedì e venerdì. Le prove cinofile, nel rispetto dei regolamenti ENCI, a
livello nazionale ed internazionale, senza l’abbattimento di fauna, sono
consentite nelle zone di tipo A tutto l’anno. Inoltre, previo il nulla-osta
dell’Organo di gestione e l’autorizzazione della Regione, sono consentite le
prove su fauna selvatica senza abbattimento nelle zone di ripopolamento e
cattura, nelle aziende faunistico-venatorie, nelle aziende
agri-turistico-venatorie, nelle zone demaniali e con la chiusura dell’annata
venatoria anche negli ATC, eccetto i mesi di aprile e maggio.
Nelle prove cinofile senza l’abbattimento di fauna, i Comitati
organizzatori potranno integrare con fauna autoctona della specie sulla quale le
prove si svolgono e riveniente da centri privati di riproduzione di fauna
selvatica allo stato naturale ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 27/98,
previa autorizzazione dell’Organo di gestione del territorio interessato e
della Regione, ai sensi dell’art. 16, comma 5 del Piano Faunistico Venatorio
regionale.
Le prove cinofile e gare tenute con l’abbattimento di fauna allevata in
batteria della specie quaglia, fagiano e
starna, devono tenersi nelle zone di tipo B anche nel periodo di caccia
chiusa. Alle aziende agri-turistico-venatorie, con la chiusura della stagione
venatoria, è consentito svolgere tutte le prove cinofile comprese le gare con
abbattimento di fauna allevata in batteria al fine di perseguire le finalità
dell’azienda stessa.
I cani da caccia devono essere rigorosamente custoditi e, se portati in
campagna in tempo di divieto per allenamento, devono essere tenuti al
guinzaglio. In deroga a quanto sopra è consentito portare cani da ferma dal 01
Febbraio al 31 Marzo 2018, ad eccezione dei territori interessati da
ripopolamento, esclusivamente nelle giornate del mercoledì, sabato e domenica.
ART. 11
Tesserino venatorio - Autorizzazioni A.T.C.
Per l’esercizio venatorio nel territorio della Regione Puglia è
obbligatorio l’uso del tesserino regionale.
Tale tesserino, esente da marca da bollo, che consente al titolare di
esercitare la caccia in tutto il territorio nazionale, nei modi e nei limiti
previsti dalle normative delle singole Regioni e rilasciato tramite il Comune in
cui risiede il richiedente, previa esibizione dei seguenti documenti in
originale o in fotocopia, non autenticata, degli stessi, che sarà acquisita dal
precitato Comune:
a) Licenza di porto
d’armi per uso di caccia;
b) Certificato di
residenza in carta libera o autocertificazione;
c) Attestazione dei
versamenti delle vigenti tasse di concessione statale e regionale;
d) Attestazione da cui
risulti l’avvenuta stipula della polizza di assicurazione di cui all’art. 23
lett. e) della L.R. 27/98.
Il tesserino deve essere riconsegnato ai Comuni alla chiusura della
stagione venatoria e comunque entro e non oltre il 20 marzo 2018. La mancata
consegna del precedente tesserino comporta l’esclusione dal rilascio del
nuovo.
Il titolare deve crocesegnare in modo indelebile, prima dell’inizio
della giornata di caccia, la data nell’apposito spazio della settimana del
mese di riferimento nonché porre la sigla automobilistica dell’ATC in cui
intende cacciare e se regolarmente autorizzato dalla normativa vigente.
Per ogni giornata di caccia, l’intestatario del tesserino deve annotare
sullo stesso, immediatamente dopo l’abbattimento e relativo recupero, in modo
indelebile sugli spazi all’uopo destinati, il numero e le specie di capi di
selvaggina stanziale e migratoria.
I Comuni sono tenuti ad inviare mensilmente all’Osservatorio Faunistico
regionale l’elenco dei tesserini rilasciati con le relative matrici.
I Comuni provvederanno a trasmettere i tesserini regionali ritirati
all’Osservatorio Faunistico regionale di Bitetto, entro il 31 marzo 2018.
I Comuni sono tenuti a comunicare alla Sezione regionale competente in
materia di caccia, entro e non oltre il 15 marzo 2018 il
numero totale dei tesserini rilasciati.
La tassa di concessione regionale, fissata nella misura pari ad €
84.00(ottantaquattro/00), deve essere versata sul c/c postale n° 60225323,
intestato a “Regione Puglia – Servizio Tesoreria – Bari – Tasse di
concessione regionale”, causale: “Tasse di concessione venatoria regionale
– codice
La tassa di concessione è soggetta al rinnovo annuale. Essa deve essere
corrisposta da tutti i titolari di licenza di caccia per poter esercitare
l’attività venatoria.
Agli effetti delle tasse annuali, governative e regionale, si intende per
anno il periodo di dodici mesi, decorrente dalla data di emanazione della
licenza. A partire dall’anno successivo a quello del rilascio o rinnovo della
licenza per uso caccia, i versamenti delle tasse annuali di concessione
governativa e regionale devono essere effettuati in concomitanza. Entrambi i
versamenti possono essere anticipati di massimo quindici giorni dalla data di
rilascio-rinnovo della licenza conservando le ricevute dell’anno precedente al
fine di esibirle in corso di controllo; dette ricevute si intendono valide sino
al giorno e mese di scadenza di rilascio della licenza di caccia.
Nel caso in cui i versamenti vengano effettuati in tempi successivi alla
scadenza annuale, questi avranno validità non di dodici mesi, ma sino alla
prossima scadenza annuale riferita alla data di rilascio della licenza.
La tassa non è dovuta qualora durante l’anno il cacciatore eserciti
attività venatoria esclusivamente all’estero.
La tassa di concessione regionale viene rimborsata al cacciatore che
rinunci all’assegnazione dell’ambito territoriale prima dell’inizio della
stagione venatoria.
La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia
durante l’anno.
Ai cacciatori residenti in Regione è consentita l’attività venatoria
ai sensi della L.R. n. 27/98, così come modificata dalla L.R. n. 12 del
29.07.2004.
Ai cacciatori extraregionali, in possesso dell’autorizzazione annuale,
è consentita l’attività venatoria alla sola fauna migratoria nell’ATC
autorizzato e per un massimo di 20 giornate, a partire dal 08 ottobre 2017 e
fino al 31 dicembre 2017, esclusivamente nei giorni di mercoledì, sabato e
domenica.
Ai cacciatori residenti in Regione a cui sono rilasciati i permessi
giornalieri per la caccia alla fauna stanziale in altri ATC della Regione è
consentito l’esercizio venatorio a partire dalla terza domenica di settembre.
Ai cacciatori extraregionali a cui sono rilasciati eventualmente i
permessi giornalieri è consentito l’esercizio venatorio limitatamente alla
fauna migratoria a partire dal 08 ottobre 2017 e fino al 31 dicembre 2017 sempre
nei giorni di mercoledì, sabato e domenica.
Resta comunque ferma la necessità che il numero dei permessi annuali e
giornalieri, rilasciabili ai cacciatori extraregionali, non possa e non debba
superare in alcun modo la percentuale massima del 4% (L.R. n. 12/2004, art. 3 -
comma 5) dei cacciatori ammissibili in ciascun A.T.C.
ART. 12
Attività venatoria negli Istituti privatistici
L’esercizio venatorio negli Istituti a gestione privatistica, di cui
alla L.R. n. 27/98, art. 16, presenti sul territorio regionale è consentito, a
tutti gli autorizzati dal relativo Concessionario, dalla terza domenica di
settembre e fino al 31 gennaio 2018.
ART. 13
Limitazioni e divieti
Per quanto concerne le limitazioni, i divieti e le deroghe all’esercizio
venatorio si fa espressamente riferimento alla L.R. 27/98 e successive
modificazioni.
Ai sensi dell’art. 33, punto
9), della predetta legge
regionale, è vietato esercitare attività di roccia sulle pareti delle
gravine e delle doline carsiche nel periodo di riproduzione dell’avifauna (1
febbraio – 30 agosto).
ART. 14
Vigilanza
La vigilanza sull’applicazione del presente calendario venatorio è
affidata ai soggetti di cui all’art. 44 della L.R. 27/98 con le funzioni ivi
previste nonché con i compiti ed i poteri di cui all’art. 46 della stessa
legge.
ART. 15
Sanzioni
Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente calendario si
applicano le sanzioni penali ad amministrative previste dagli artt. 48 e 49
della L.R. 27/98 e del vigente Regolamento Regionale A.T.C., con la procedura di
cui agli artt. 51 e 52 della stessa legge.
ART. 16
Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente calendario venatorio,
valgono le norme della L.R. n° 27 del 13.08.1998 e successive modificazioni.