PROGRAMMA VENATORIO

Annata 2011/2012

 

 

 

       L'art. 9 comma 15 della L.R n. 27 dei 13.08.98 dispone che, in attuazione del Piano faunistico venatorio regionale, la Giunta Regionale approva il programma annuale, sentito il parere del Comitato Tecnico Regionale Faunistico-Venatorio.

       Il succitato programma, ai sensi del comma 16 dello stesso articolo, provvede:

a.       al finanziamento dei programmi di intervento provinciali, al coordinamento e controllo degli stessi;

b.     alla ripartizione della quota degli introiti derivanti dalle tasse di concessione regionale che la legge regionale annualmente assegna ad ogni Provincia;

c.       alla indicazione del numero dei cacciatori che potrà accedere in ogni A.T.C., nel rispetto dell’indice di densità venatoria stabilito dal MIPAAF;

d.      alla determinazione della quota richiesta al cacciatore, quale contributo di partecipazione alla gestione del territorio, per fini faunistico-venatori ricadenti nell'ambito territoriale di caccia programmata prescelto. Detta quota, ricompresa tra il 50 per cento e il 100 per cento della tassa di concessione regionale, non può superare il 50 per cento per i residenti in Regione. I relativi importi sono fissati con il programma venatorio regionale annuale, che stabilirà, altresì, il costo dei permessi giornalieri.

       L'art. 10 comma 8 della stessa legge sancisce che "la Provincia, con provvedimento della Giunta, sentito il parere del Comitato tecnico provinciale faunistico-venatorio, approva il programma di intervento annuale, attuativo del piano pluriennale regionale e del programma venatorio regionale annuale di cui all'art. 9 della L.R. 27/98, trasmettendolo alla Regione entro il 30 giugno di ogni anno per la relativa presa d'atto".

       Altresì, il comma 9 del citato art. 10 prevede, con il Programma annuale provinciale di intervento, una specifica disciplina e precisamente:

a)      interventi per la difesa, tutela dei boschi e ripristino habitat;

b)    investimenti, interventi e gestione nelle zone di ripopolamento e cattura e centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, con programmi di cattura per i ripopolamenti in altri territori;

c)       incentivi per gli agricoltori per i miglioramenti ambientali e faunistici;

d)       programmi concordati e coordinati per la vigilanza venatoria con agenti faunistici e guardie volontarie delle associazioni venatorie e ambientalistiche per l'attuazione di piani finalizzati;

e)      contributi ai proprietari c/o conduttori di fondi ricadenti nei territori destinati a caccia programmata, secondo le indicazioni del piano faunistico di cui all'art. 9, comma 14, lett. d);

f)       ripopolamenti e strutture di ambientamento negli ATC concordati con i Comitati di gestione;

g)      contributi per i danni in zone protette e ATC prodotti dalla fauna selvatica stanziale e attività venatoria.

          Per quanto concerne la lett. d) del comma 9 dell'art. 10 è da sottolineare che al finanziamento dei programmi concordati e coordinati per la vigilanza venatoria concorrono le somme introitate dalle Province per sanzioni amministrative di cui al comma 12 dell'art. 51 della più volte citata normativa.

          Si evidenzia, inoltre, che il comma 8 dell'art. 11, per quanto concerne le “Oasi di protezione”, e il comma 10 dell'art. 12, relativamente alle “Zone di ripopolamento e cattura”, prevedono che, per ottenere i migliori risultati nella gestione delle zone, le Province devono predisporre nei programmi annuali ogni intervento mirato all'eliminazione delle cause negative, identificandole per singola zona e risolvendole in via prioritaria.

 

          L'art. 14 della L.R. 27/98, così come modificato dalla L.R. n. 12 del 29.07.2004 - Art. 3 dispone:

-         La Regione, ai sensi dell'articolo 9, comma 7, sentito il Comitato tecnico regionale faunistico venatorio e in attuazione dei piani faunistici venatori provinciali, istituisce, con il Piano faunistico venatorio regionale, gli ATC destinati alla caccia programmata alla fauna stanziale.

-         Ai cacciatori residenti in Puglia è consentito, con il versamento della quota annuale di partecipazione al proprio ATC di appartenenza (residenza nella provincia), la caccia alla migratoria su tutti i territori degli ATC della regione e la caccia stanziale nell'ATC di appartenenza della propria provincia.

-         Ai cacciatori residenti in Puglia è consentita l'attività venatoria alla stanziale anche in altri ambiti al di fuori della provincia di competenza previa disponibilità di capienza ai sensi dell'articolo 9, comma 16, lettera c), autorizzazione del Comitato di gestione e versamento della quota di partecipazione.

-         I1 Comitato di gestione, per eventuali posti resisi disponibili alla stanziale in quanto non assegnati, può rilasciare permessi giornalieri previo versamento di una quota di partecipazione fissata con il programma venatorio.

-         Per i cacciatori residenti in altre regioni la fauna migratoria può essere cacciata per un massimo di venti giornate, nella misura del 4 per cento dei cacciatori ammissibili in ciascun ATC, previa autorizzazione del Comitato di gestione dell'ATC prescelto e versamento di una quota di partecipazione prevista nel Programma venatorio. La Regione, sentita la Provincia competente per territorio, fissa annualmente con il Programma venatorio il numero di cacciatori extraregionali ammissibili per annata venatoria in ogni ATC riportandolo nel programma predetto. Eventuali posti non utilizzati possono essere trasformati in permessi giornalieri.

-         Le modalità di rilascio delle autorizzazioni, ove previste, sono riportate nel regolamento di attuazione.

 

       L’art. 54 in ordine al riparto dei proventi delle tasse regionali, di cui all'art-53 della stessa legge 27/98, prescrive:

-         al comma 1: “La Giunta Regionale ripartisce il 90 per cento dei proventi rivenienti dalla riscossione delle tasse di concessione regionale introitati entro il 31 dicembre di ciascun anno in favore delle Province, per gli adempimenti previsti dalla presente legge, sulla base dei seguenti parametri:

a)      20 per cento in rapporto al numero dei cacciatori residenti sul territorio provinciale;

b)      40 per cento in rapporto al territorio agro-silvo-pastorale;

c)      40 per cento in rapporto all'estensione del territorio provinciale sul quale sono stati istituiti ambiti protetti riguardanti: oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione”.

-         al comma 2: “Le somme introitate dalla Provincia ai sensi della presente legge sono versate in un conto corrente vincolato presso le proprie Tesorerie e non possono essere utilizzate per scopi diversi da quelli previsti dalla presente legge. Tali somme potranno essere integrate dalla Provincia nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio”.

-         al comma 3: “La Giunta regionale utilizza, entro il 31 dicembre di ogni anno, il rimanente 10 per cento dell'ammontare dei proventi derivanti dalla riscossione delle tasse regionali per l'adempimento di quanto previsto dalla presente legge e, specificatamente, il 2 per cento per spese proprie, inerenti la stampa del Calendario venatorio e tesserini regionali e l'8 per cento per l'istituzione di un fondo di tutela per danni non altrimenti risarcibili”.

-         al comma 4: “Gli importi introitati da ogni singola Provincia sono utilizzati, con obbligo di rendicontazione annuale alla Regione, per il:

a)     20 per cento quale contributo ai proprietari di terreni utilizzati ai fini della caccia programmata (art. 37) e salvaguardia degli habitat (art. 9, comma 14, lett. b);

b)      20 per cento quale contributo danni prodotti dalla fauna selvatica stanziale nelle zone protette e dell'attività venatoria e della fauna selvatica stanziale in territori a caccia programmata;

c)      30 per cento per gestione zone protette (tabellazione, miglioramento e salvaguardia degli habitat, acquisto fauna da riproduzione);

d)      20 per cento quale contributo ai Comitati di gestione per acquisto fauna da ripopolamento e strutture dirette all'ambientamento delle stesse;

e)      10 per cento per spese della Provincia per Osservatorio faunistico, impianti di cattura, corsi di qualificazione del personale”.

           

         Infine, l'art. 55 disciplina l'istituzione del fondo di tutela della protezione agro-zootecnica cosi come di seguito riportato.

         1.      “Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili, arrecati alla produzione agricola ed alle opere approntale su terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica stanziale e dall'attività venatoria, è costituito a cura della Regione un fondo destinato ai risarcimenti, al quale affluisce una percentuale dei proventi rivenienti dalla riscossione delle tasse di concessione regionale di cui agli artt. 53 e 54, comma 3, salvo ulteriori finanziamenti stabiliti nel bilancio regionale da determinarsi annualmente e finalizzati a far fronte ai danni provocati dalla fauna selvatica”.

         2.      “Il Programma venatorio regionale annuale indica gli importi stanziati e le procedure per attingere al fondo di tutela di cui al comma 1”.

 

 

PROGRAMMA ATTUATIVO

 

       Al finanziamento dei programmi di intervento provinciale e alla ripartizione degli introiti derivanti dalle tasse di concessione regionale, lett. a) e b) comma 16 dell'art. 9 L.R. 27/98, si provvede come di seguito riportato.

 

STANZIAMENTO PREVISTO NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2011: €. 2.100.000,00

   * il 90% ai sensi del 1° comma dell'art. 54 - €. 1.890.000,00

 

Tabella 1

(20% in rapporto al numero di cacciatori residenti sul territorio provinciale)

 

   * 20% di €. 1.890.000,00 = €. 378.000,00

 

PROVINCIA

 

N° CACCIATORI

(a.v. 2010 - 2011 )

 

STANZIAMENTO

PREVISTO

BARI

4.920

69.664,40

BRINDISI

5.782

81.869,80

FOGGIA

5.283

74.804,20

LECCE

5.601

79.306,90

TARANTO

 

5.110

72.354,70

 

TOTALE

26.696

TOTALE

378.000,00

 

 

Tabella 2

(40% in rapporto al territorio Agro-Silvo-Pastorale)

     * 40% di € 1.890.000,00 = €. 756.000,00

PROVINCIA

SUPERFICIE A.S.P.

STANZIAMENTO

PREVISTO

BARI

Ha 374.159

205.494,10

BRINDISI

Ha 121.344

66.644,10

FOGGIA

Ha 560.235

307.689,90

LECCE

Ha 163.438

89.762,70

TARANTO

Ha 157.332

86.409,20

TOTALE

Ha 1.376.508

TOTALE

756.000,00

 

 

Tabella 3

(40% in rapporto all'estensione di territorio provinciale sul quale sono istituiti ambiti protetti: Oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, Centri pubblici di riproduzione)

     * 40% di €. 1.890.000,00 = €. 756.000,00

PROVINCIA

SUPERFICIE ADIBITA AD AMBITI PROTETTI

STANZIAMENTO

PREVISTO

BARI

Ha 9.059

93.771,50

BRINDISI

Ha 17.331

179.396,70

FOGGIA

Ha 11.954

123.738,30

LECCE

Ha 25.051

259.307,90

TARANTO

Ha 9.640

99.785,60

TOTALE

Ha 73.035

TOTALE

756.000,00

 

 

Tabella 4

(Riepilogo stanziamento complessivo per provincia)

 

PROVINCIA

TABELLA 1

TABELLA 2

TABELLA 3

TOTALE

BARI

69.664,40

205.494,10

93.771,50

368.930,00

BRINDISI

81.869,80

66.644,10

179.396,70

327.910,60

FOGGIA

74.804,20

307.689,90

123.738,30

506.232,40

LECCE

79.306,90

89.762,70

259.307,90

428.377,50

TARANTO

72.354,70

86.409,20

99.785,60

258.549,50

TOTALE

378.000,00

756.000,00

756.000,00

1.890.000,00

 

 

Tabella 5

(Ripartizione fondi di cui al comma 4 dell’art. 54 L.R. 27/9 )

     * Suddivisione fondi stanziati alle province per un totale di €. 1.551.600,00

PROVINCIA

Lett. A (20%)

Lett. B (20%)

Lett. C (30%)

Lett. D (20%)

Lett. E (10%)

TOTALE

BARI

73.786,00

73.786,00

110.679,00

73.786,00

36.893,00

368.930,00

BRINDISI

65.582,12

65.582,12

98.373,18

65.582,12

32.791,06

327.910,60

FOGGIA

101.246,48

101.246,48

151.869,72

101.246,48

50.623,24

506.232,40

LECCE

85.675,50

85.675,50

128.513,25

85.675,50

42.837,75

428.377,50

TARANTO

51790,90

51790,90

77.564,85

51790,90

25.854,95

258.549,50

TOTALE

378.000,00

378.000,00

576.000,00

378.000,00

189.000,00

1.890.000,00

 

ACCESSO AGLI A.T.C.

            Ai sensi della lett. c) del comma 16 dell'art. 9 della L.R. 27/98, si riportano gli ATC destinati all'esercizio venatorio programmato in base al territorio agro-silvo-pastorale utile alla caccia e il relativo numero dei cacciatori ammissibili.

Superficie utile alla caccia

Cacciatori ammissibili

Cacciatori regionali

Cacciatori extraregionali

Ha

Numero totale

Numero

Numero

PROVINCIA DI BARI

249.658,80

13.133

12.608

525

AMBITO BA/A

PROVINCIA DI BRINDISI

96.329,16

5.067

4.865

202

AMBITO BR/A

PROVINCIA DI FOGGIA

381.200,48

20.052

19.250

802

AMBITO FG/A

PROVINCIA DI LECCE

117.450,61

6.178

5.931

247

AMBITO LE/A

PROVINCIA DI TARANTO

109.350,54

5.752

5.522

230

AMBITO TA/A

 

       N.B.: I predetti dati differiscono da quelli riportati nel precedente Programma Venatorio in quanto si è proceduto al loro aggiornamento in virtù dell'approvando nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale 2009/2014, di coordinamento di quelli redatti dalle province pugliesi, ed alla luce dell’istituzione di nuove aree protette e zone destinate alla gestione privatistica, sempre nel limite massimo del 15% previsto dalla L.R. n. 27/98, istituite successivamente alla approvazione del nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale 2009/2014.

 

      La Regione dispone che la quota di partecipazione all'ATC sia fissata in € 42,00 (quarantadue/00) per i cacciatori residenti in Puglia e € 84,00 (ottantaquattro/00) per i non residenti. La quota di partecipazione per la concessione dei permessi giornalieri viene stabilito in Euro 5,16 (cinque/16) per ogni giornata di caccia alla fauna stanziale per i cacciatori residenti in Regione e in Euro 10,33 (Dieci/33) per gli extraregionali alla fauna migratoria.

 

 

Utilizzazione delle somme gestite dalla Regione

(ex comma 3 art. 54)

 

   * 10% di €. 1.110.000,00 = €. 110.000,00

 

a)      20% per stampa del calendario venatorio e tesserini regionali (ivi compresa la stampa della L.R. 27/98; del Piano Faunistico Venatorio regionale; dei Regolamenti vari da trasmettere alle Associazioni, Enti e privati interessati)

Totale €. 42.000,00

b)      80% fondo di tutela

Totale €. 168.000,00

 

 

Utilizzazione del fondo di tutela

 

      Le Province accederanno al fondo di tutela, previa richiesta alla Regione, con le modalità, priorità e termini sanciti dal Piano Faunistico Venatorio regionale.

 

 

Disposizioni finali

 

      Le Zone di protezione della fauna selvatica (Oasi di protezione e Zone di ripopolamento e cattura), i Centri pubblici e le altre aree in cui è vietato l'esercizio venatorio nonché le zone a gestione privatistica sono individuate dal Piano faunistico venatorio regionale a cui il presente Programma fa esplicito riferimento.

      Gli Ambiti territoriali di caccia sono delimitati da confini naturali ben visibili. In caso contrario da tabelle poste a cura del Comitato di Gestione con scritta rossa su fondo bianco (art. R.R. n. 3/99).

 

 

Osservatorio Faunistico

 

      La LR 27/98 ha disciplinato l'attività dell'Osservatorio Faunistico regionale, quale struttura tecnico-scientifica con funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e sperimentazione.

      I tesserini venatori dei cacciatori pugliesi dovranno essere consegnati, da parte dei Comuni, all'Osservatorio Faunistico, che dovrà provvedere ad elaborare i dati rilevabili dalla lettura dei tesserini medesimi, che saranno trasmessi anche alle Province, territorialmente competenti.

      L’elaborazione dei tesserini regionali venatori 2010/2011 è in pieno svolgimento e dalla lettura parziale della fauna prelevata, si evince un calo di abbattimenti  rispetto a quelli degli anni precedenti, anche se dalla stima degli ultimi anni si evince una presenza costante di fauna, sia migratoria che stanziale, su tutto il territorio regionale, in particolare delle specie “Turdidi”, “Beccaccia”, “Anatidi”, “Cinghiale” e “Volpe.

      Allo stato attuale,  l'Osservatorio Faunistico  Regionale  rimane  in attesa di conoscere,  per l'anno 2010 e 2011, i dati relativi allo studio del monitoraggio  sulla fauna migratoria  e stanziale, intrapreso dalle Province, più volte richiesti e sollecitati dal Servizio Caccia e Pesca Regionale, riservandosi, all'uopo,  la predisposizione  di “Piani di Gestione” delle specie di fauna selvatica, ai sensi e per gli effetti delle vigenti normative e relative indicazioni in merito.

Per  la  specie  cinghiale,  invece,  pur  non  avendo  una  stima  sulla  densità  di  popolazione presente sul territorio regionale, dalle innumerevoli richieste di risarcimento danni avanzate dagli agricoltori, relativamente alla Provincia di Bari, Taranto e Foggia, si evince che la specie è presente in numero elevato ed in molti casi in esubero alle densità ottimali

      La mancanza di una banca dati, relativa all’anno in corso, pone la Struttura regionale nell’impossibilità di studiare, in maniera puntuale, la fenologia delle migrazioni e la densità delle specie selvatiche. La stessa, comunque, si riserva di farlo quanto prima in base al materiale in possesso e di quello in via di acquisizione dalle Province e dagli Osservatori Faunistici provinciali.