LEGGE REGIONALE 29 luglio 2004, n. 12

 

"MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 AGOSTO 1998, N. 27

(NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA, PER LA TUTELA E LA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE FAUNISTICO-AMBIENTALI E PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' VENATORIA).

 

 

Art. 1

(Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27)

1.      All’articolo 9 della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programma-zione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria) sono apportate le seguenti modifiche:

a)      al comma 7, dopo le parole: "della caccia" sono inserite le seguenti: "alla fauna stanziale";

b)      alla lettera c) del comma 16, dopo le parole: "in ogni ATC" sono inserite le seguenti: "per il prelievo di fauna stanziale";

c)      alla lettera d) del comma 16, dopo la parola: "cacciatore" sono inserite le seguenti: "di fauna stanziale".

 

Art. 2

(Modifica all’articolo 10 della L.R. 27/1998)

1.       Il comma 6 dell’articolo 10 della L.R. 27/1998 è sostituito dal seguente:

"6.  Il Piano faunistico venatorio di ogni Provincia deve riportare l’ambito territoriale di caccia destinato alla caccia programmata alla fauna stanziale".

 

Art. 3

(Modifica all’articolo 14 della L.R. 27/1998)

1.       L’articolo 14 della L.R. 27/1998 è sostituito dal seguente:

“Art. 14 (Ambiti territoriali di caccia – ATC)

1.      La Regione, ai sensi dell’articolo 9, comma 7, sentito il Comitato tecnico regionale faunistico venatorio e in attuazione dei Piani faunistici venatori provinciali, istituisce, con il Piano faunistico venatorio regionale, gli ATC destinati alla caccia programmata alla fauna stanziale.

2.      Ai cacciatori residenti in Puglia è consentito, con il versamento della quota annuale di partecipazione al proprio ATC di appartenenza (residenza nella provincia), la caccia alla migratoria su tutti i territori degli ATC della regione e la caccia alla stanziale nell’ATC di appartenenza della propria provincia.

3.      Ai cacciatori residenti in Puglia è consentita l’attività venatoria alla stanziale anche in altri ambiti al di fuori della provincia di competenza previa disponibilità di capienza ai sensi dell’articolo 9, comma 16, lettera c), autorizzazione del Comitato di gestione e versamento della quota di partecipazione.

4.      Il Comitato di gestione, per eventuali posti resisi disponibili alla stanziale in quanto non assegnati, può rilasciare permessi giornalieri previo versamento di una quota di partecipazione fissata con il Programma venatorio.

5.      Per i cacciatori residenti in altre regioni la fauna migratoria può essere cacciata per un massimo di venti giornate, nella misura del 4 per cento dei cacciatori ammissibili in ciascun ATC, previa autorizzazione del Comitato di gestione dell’ATC prescelto e versamento di una quota di partecipazione prevista nel Programma venatorio. La Regione, sentita la Provincia competente per territorio, fissa annualmente con il Programma venatorio il numero di cacciatori extraregionali ammissibili per annata venatoria in ogni ATC riportandolo nel Programma predetto. Eventuali posti non utilizzati possono essere trasformati in permessi giornalieri.

6.      Le modalità di rilascio delle autorizzazioni, ove previste, sono riportate nel regolamento di attuazione.

7.      La Giunta regionale approva il regolamento di attuazione degli ATC sentito il Comitato tecnico regionale faunistico vena-torio. Nel regolamento devono essere, fra l’altro, previsti:

a)      le modalità di costituzione del Comitato di gestione degli ATC, la durata in carica, nonché le norme relative alla loro elezione o designazione e ai successivi rinnovi;

b)      i compiti per la gestione del territorio destinato alla caccia programmata;

c)      le modalità di accesso per l’esercizio venatorio alla fauna stanziale;

d)      le modalità di accesso per l’esercizio venatorio alla fauna migratoria per i cacciatori extraregionali;

e)      l’osservanza delle norme del calendario venatorio regionale.

8.      La durata dei Comitati di gestione degli ATC è quinquennale, analogamente al Piano faunistico venatorio regionale.

9.      Le Province hanno potere di vigilanza, controllo e coordinamento sull’attività del Comitato di gestione, di cui si avvalgono per la gestione degli ATC".

 

Art. 4

(Modifiche all’articolo 25 della L.R. 27/1998)

1.      Il comma 4 dell’articolo 25 della L.R.. 27/1998 è sostituito dal seguente:

"4.  Il Comune di residenza preposto alla consegna del tesserino regionale compila la parte di propria competenza".

 

Art. 5

(Modifiche all’articolo 29 della L.R. 27/1998)

1.      Al comma 2 dell’articolo 29 della L.R.. 27/1998 sono apportate le seguenti modifiche:

a.       La lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a)       Un componente nominato dalla Regione – esperto in legislazione venatoria – che assume la Presidenza della Commissione”;

b.      la lettera e) è sostituita dalla seguente:

“e) sei esperti in legislazione venatoria, regole comportamentali del cacciatore, nozioni di zoologia applicata alla caccia, designati dalle Associazioni venatorie maggiormente rappresentative sul territorio provinciale”;

c.       alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le parole: “nonché un supplente”;

d.      alla lettera g) la parola: “tre” è sostituita dalla seguente: “uno”e sono aggiunte, in fine, le parole: “più un supplente”;

e.    alla lettera h) la parola: “ tre  è sostituita dalla seguente: “uno” e sono aggiunte, in fine, le parole: “più un supplente”.